Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20285/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento di forniture di colaticci di alluminio eseguite tra febbraio e marzo 2010. La società ingiunta proponeva opposizione deducendo la non conformità di parte del materiale consegnato rispetto a quello ordinato e, in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione di ordini precedenti e il risarcimento dei danni. Il Tribunale revocava il decreto, accoglieva la pretesa di pagamento del fornitore per le fatture monitorie, ma riconosceva anche un risarcimento in favore dell’acquirente; la Corte d’appello, in parziale riforma, rivalutava le somme dovute e confermava nel resto. Nel ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva: 1) violazione degli artt. 1460, 1453 e 1175 c.c. per avere la Corte d’appello trascurato l’eccezione di inadempimento e la buona fede, sostenendo che il rifiuto di completare le consegne era giustificato dal mancato pagamento di forniture già effettuate; 2) violazione degli artt. 1223, 112 e 115 c.p.c. sulla quantificazione del danno, lamentando ultrapetizione e erroneo criterio di liquidazione basato sui prezzi di mercato e sugli acquisti sostitutivi presso terzi; 3) violazione degli artt. 324, 645 e 167 c.p.c. nonché 1223 e 2043 c.c., contestando il rigetto di censure relative a una domanda riconvenzionale e deducendo, inoltre, problemi di autosufficienza e plurime rationes decidendi non adeguatamente impugnate; 4) violazione degli artt. 1492 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., contestando sia l’ammontare di una fattura sia il riconoscimento del danno per merce difettosa, sostenendo che al più sarebbe spettata una riduzione del prezzo e non la restituzione dell’intero corrispettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sull’eccezione di inadempimento, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che il rifiuto di consegna era motivato non dal preteso inadempimento della controparte, ma dall’aumento dei prezzi delle materie prime, con conseguente contrarietà a buona fede del rifiuto stesso. Ha poi confermato la liquidazione del danno, osservando che il criterio adottato era quello del maggior costo sostenuto per l’acquisto presso terzi delle medesime merci non consegnate, avuto riguardo ai valori di mercato del periodo. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che la decisione impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome e che la ricorrente non aveva colpito in modo ammissibile tutte le ragioni poste a base della decisione; inoltre ha dichiarato inammissibili le doglianze che richiedevano l’esame di documenti non riprodotti e non localizzati nel rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Infine, ha respinto anche il quarto motivo, osservando che la contestazione sull’importo della fattura era priva di supporto e che la valutazione di fatto della Corte d’appello sulla prova della restituzione della merce non era sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento non è tutela legittima quando il rifiuto di adempiere non è funzionale a sollecitare l'adempimento della controparte, ma serve a mascherare la propria inadempienza; in tale caso il rifiuto è contrario a buona fede.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1460 c.c. nella doglianza della ricorrente, senza accoglimento.

  • art. 1175 c.c.

    La valutazione della buona fede oggettiva rileva nel giudizio sull'eccezione di inadempimento e sul carattere abusivo del rifiuto di eseguire la prestazione.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile va liquidato in base alla perdita subita e al mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; nel caso concreto è stato calcolato come maggiore costo per l'acquisto sostitutivo presso terzi delle stesse merci non consegnate.

  • art. 112 c.p.c.

    Nessuna ultrapetizione è ravvisabile quando il giudice si pronuncia entro il perimetro della domanda risarcitoria proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che presuppongono l'erronea valutazione del contenuto di documenti devono rispettare l'onere di specifica riproduzione e localizzazione degli atti nel ricorso per cassazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di stabilità del giudicato e delle questioni deducibili nell'opposizione.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo e ai limiti delle domande riconvenzionali.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle difese e alle preclusioni nel giudizio di opposizione.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma generale sul danno aquiliano, senza che la Corte ne ravvisasse un diverso esito decisorio.

  • art. 1492 c.c.

    In materia di vizi della cosa venduta, la censura sulla sola riduzione del prezzo è stata respinta perché accertata la restituzione della merce e la diversa struttura del danno risarcito.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze sulla prova del danno e dei vizi non superano l'accertamento di merito e gli oneri di allegazione e prova gravanti sulla parte che contesta o deduce i fatti costitutivi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio nel rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è opponibile solo se il rifiuto di adempiere è effettivamente diretto a reagire all'inadempimento altrui; se, invece, il rifiuto è strumentale a giustificare la propria mancata esecuzione, esso è contrario a buona fede e non è tutelabile.
  • La liquidazione del danno da mancata consegna di merci può essere correttamente effettuata avendo riguardo al maggior costo sostenuto per l'acquisto sostitutivo presso terzi delle stesse merci, valorizzando i prezzi di mercato del momento in cui l'acquisto è stato eseguito, purché il criterio sia coerente con il nesso causale e con la domanda proposta.
  • In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del merito o delle prove: la valutazione di attendibilità dei testi e la ricostruzione del fatto restano riservate al giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurarle tutte in modo ammissibile; la mancata critica di una sola ratio resistente rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione.
  • Il ricorso per cassazione che si fondi su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente l'art. 366, n. 6, c.p.c., indicando e localizzando specificamente il materiale probatorio rilevante; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In tema di vizi della merce, la pretesa alla riduzione del prezzo o al diverso rimedio presuppone l'accertamento dei fatti costitutivi e della concreta disciplina applicabile; se il giudice di merito accerta la restituzione della merce e riconosce un danno diverso, la censura di merito non può essere riesaminata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoMoraProveImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.