Cassazione Penale, Ordinanza n. 15303/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per guida in stato di ebbrezza, con pena di mesi sei di arresto ed euro 1.350,00 di ammenda, per fatto commesso nella fascia notturna aggravata. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di appello per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, Codice della strada e per manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, deducendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente negato la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, C.d.S. è rimessa alla discrezionalità del giudice, da esercitarsi secondo i criteri dell'art. 133 c.p. La Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando i precedenti penali per detenzione e spaccio di stupefacenti e porto di armi, commessi nello stesso anno del fatto e nell'anno successivo, ritenuti incompatibili con una prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni connesse al beneficio. È stato inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità il giudizio di merito sulla scarsa efficacia specialpreventiva della sanzione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
commi 1 e 2 lett. C), comma 2-sexies, comma 2-bis, comma 9-bis
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza, con aggravante per la fascia oraria notturna; il comma 9-bis disciplina la possibile sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
Criterio di commisurazione e valutazione della meritevolezza/prognosi dell'imputato ai fini della concessione del lavoro di pubblica utilità.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità nei reati di guida in stato di ebbrezza non costituisce un diritto automatico dell'imputato, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla sua meritevolezza e sull'affidabilità del rispetto delle prescrizioni.
- Nel giudizio sulla concessione del lavoro di pubblica utilità il giudice può valorizzare i precedenti penali dell'imputato, specie se ravvicinati nel tempo e indicativi di una persistente propensione a violare la legge, come indice negativo della prognosi favorevole.
- La motivazione con cui il giudice di merito esclude il beneficio per ragioni di prognosi sfavorevole e di scarsa efficacia specialpreventiva non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità, non ravvisabile quando la decisione sia sorretta da argomentazione coerente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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