Cassazione Civile, Sentenza n. 26442/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Paola Emilia Mora avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 03/08/2019 (esecuzione n.56/2010). I motivi dedotti in Cassazione si basavano su: (i) omesso esame di un evento occorso all'udienza del 14/06/2018 che, a detta della ricorrente, avrebbe determinato l'estinzione del processo esecutivo; (ii) nullità o motivazione apparente della sentenza di appello per omesso esame di fatto decisivo; (iii) discordanza dei nominativi dei magistrati indicati nel provvedimento rispetto a chi avrebbe partecipato alla decisione (presunta mancata partecipazione della dottoressa Di Giovanni, con indicazione della dottoressa Smedile nell'intestazione). La ricorrente lamenta altresì questioni relative alla legittimazione delle parti e alla presunta invalidità di procure.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il ricorso è risultato generico, confuso e privo della necessaria specificità richiesta per il sindacato in Cassazione (violazione di art. 366 e 121 c.p.c. sul contenuto dell'atto introduttivo); i profili dedotti non erano adeguatamente individuati e cumulavano vizi eterogenei rimandando alla Corte di legittimità il compito di identificare le censure; i primi due motivi, in sostanza un unico complesso di doglianze, sono stati ritenuti inammissibili anche alla luce di precedenti pronunce della Corte (richiamata sentenza n.21349/2025) e per effetto della preclusione prevista dal nuovo quarto comma dell'art.360 c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n.149/2022) per i ricorsi notificati dopo il 1/1/2023; la Corte d'appello ha altresì ravvisato che la questione prospettata riguardava non un'estinzione tipica per mancata comparizione (impugnabile con reclamo ex art.630 c.p.c.) ma una ipotesi di estinzione atipica/improcedibilità la cui censura non era proponibile con il reclamo ma richiedeva l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.; quanto al terzo motivo sulla partecipazione dei giudici, il ricorso non ha provato la mancata partecipazione a camera di consiglio e la mancata redazione di un verbale non è decisiva poiché molte fasi cameralizzate non prevedono verbali. Conseguenze pratiche: respinto il ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della controricorrente liquidate in Euro 21.000,00 oltre oneri, e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5; art. 360, quarto comma (introdotto dall'art.3, comma 27, lett. a) n.1 del d.lgs. n.149/2022)
Richiesto che il ricorso individui con precisione e chiarezza gli errori di diritto o di valutazione dei fatti; il nuovo quarto comma impone preclusioni su talune censure per i ricorsi notificati dopo il 1/1/2023, con effetto di inammissibilità per doglianze tardive o non specifiche.
usato dalla ricorrente per giustificare il reclamo
La Corte ha osservato che il reclamo ex art.630 è idoneo per specifiche ipotesi di ordinanza del giudice dell'esecuzione (estinzioni tipiche da mancata comparizione), ma non per censurare un'estinzione atipica o la dichiarazione di improcedibilità, che richiede strumenti diversi.
citato nella motivazione come rimedio alternativo
Per le questioni riguardanti la regolarità e la prosecuzione dell'esecuzione, e per contestare vizi relativi alla legittimazione o alle procure, la Corte indica l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 come strumento corretto quando non si tratta di ordinaria estinzione reclamabile ex art.630.
art. 669 terdecies c.p.c. e art. 624 c.p.c.
menzionati come possibili strumenti alternativi
La Corte ha lasciato impregiudicata la questione della possibile utilizzazione di altri strumenti cautelari (art.669-terdecies o art.624) qualora l'ordinanza avesse contenuto interinale rilevante, ma non ha deciso la questione nel merito.
art.366, comma 1, nn. 3, 4 e 6
Richiesta la chiarezza e la sinteticità dell'atto introduttivo; la Corte ha ritenuto il ricorso violare tali requisiti rendendo incomprensibili le doglianze e le indicazioni degli errori di diritto.
richiamato come principio di chiarezza e sinteticità
Ribadito l'obbligo di chiarezza e sintesi degli atti processuali in Cassazione; la violazione di questo principio comporta conseguenze di inammissibilità.
citato relativo al procedimento d'appello cameralizzato
Sottolinea che molte decisioni in camera di consiglio non prevedono udienza pubblica e che la camera di consiglio è procedura cameralizzata anche in sede di primo grado, rendendo non decisiva l'assenza di verbali di udienza pubblica.
richiamato in relazione alla disciplina del procedimento in camera
Richiama che procedure cameralizzate non necessariamente prevedono verbali di udienza, quindi la mancata redazione di un verbale non prova in automatico la mancata partecipazione dei giudici.
menzionato riguardo all'attestazione del passaggio in giudicato
Per dimostrare il passaggio in giudicato di una decisione che si pretende formi giudicato esterno è necessaria l'attestazione prevista, e la mancata produzione impedisce il relativo accoglimento.
art.13, comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, come previsto dalle norme citate.
art.3, comma 27, lett. a) n.1 (introduzione del quarto comma dell'art.360 c.p.c.)
Ha introdotto modifiche procedurali che comportano preclusioni e maggior rigore sull'ammissibilità delle censure in Cassazione per i ricorsi notificati dopo il 1/1/2023.
giurisprudenza richiamata
Cass. Sez. U., Ordinanza n. 6826/2010; Cass. n.30201/2008; Cass. n.8404/2020; Cass. n.19973/2004; Cass. sez. Unite n.4315/2020; sentenze interne n.21349/2025 e n.21345/2025
La Corte ha richiamato precedenti decisioni per sostenere i principi applicati: possibilità di prescindere dalla verifica di ritualità delle notificazioni agli intimati quando il ricorso è inammissibile, limiti al sindacato di motivazione meramente apparente e all'uso improprio del reclamo, nonché la necessità di chiarezza nelle censure.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve esporre censure specifiche, chiare e non aggregate in un 'groviglio' di vizi: l'inosservanza dell'art.366 e del principio di sinteticità/chiarenza (art.121 c.p.c.) porta all'inammissibilità.
- Le ipotesi di estinzione del processo per mancata comparizione (estinzioni tipiche) e le estinzioni atipiche/improcedibilità hanno rimedi processuali differenti: il reclamo ex art.630 c.p.c. è utilizzabile per certe ordinanze tipiche, mentre l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. è l'azione corretta per contestare vizi della procedura esecutiva che configurino improcedibilità o questioni di legittimazione.
- Per i ricorsi notificati dopo il 1/1/2023 occorre considerare la preclusione introdotta dal nuovo quarto comma dell'art.360 c.p.c.: molte censure possono risultare precluse se non tempestive o non specificate.
- La mancanza di un verbale di udienza o la discordanza apparente dei nominativi dei giudici non prova automaticamente la nullità del provvedimento: nelle fasi cameralizzate non è prevista udienza pubblica né sempre la produzione di verbali dettagliati.
- Quando si invoca il passaggio in giudicato o la nullità di atti per difetto di procura/legittimazione, è necessario produrre le attestazioni formali richieste (es. attestazione ex art.124 disp. att. c.p.c.) e documenti probatori precisi.
- L'esito negativo in Cassazione comporta quasi sempre condanna alle spese e può comportare l'onere di un ulteriore versamento per contributo unificato secondo art.13 D.P.R. 115/2002; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso in Cassazione.
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