Cassazione Civile, Ordinanza n. 15713/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico, poi licenziato senza preavviso per avere falsamente attestato la presenza in servizio in due giornate mediante modalità fraudolente e con l'ausilio di terzi, aveva impugnato il provvedimento disciplinare chiedendone l'annullamento. In primo grado la domanda era stata rigettata e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il lavoratore ha proposto un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001 e agli artt. 2106 e 2119 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo apodittico sulla proporzionalità del licenziamento, senza considerare elementi favorevoli come le valutazioni positive ricevute, l'unicità dell'episodio, l'assenza di precedenti specifici e le peculiari modalità dei fatti. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la qualificazione fraudolenta della condotta e soprattutto la proporzionalità della sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione impugnata si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui, in tema di licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici, la fattispecie di falsa attestazione della presenza comprende anche condotte fraudolente diverse dall'alterazione materiale del sistema di rilevazione, ma la tipizzazione legale non determina un automatismo espulsivo, restando al giudice di merito la verifica della proporzionalità. Nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello non era né apparente né illogica, avendo valorizzato l'intenzionalità della condotta, il coinvolgimento di sottoposti, il ruolo di responsabilità del lavoratore e la lesione del vincolo fiduciario. Il motivo di ricorso era quindi diretto a ottenere una nuova valutazione di merito sulla proporzionalità, non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-quater d.lgs. n. 165 del 2001
comma 1, lettera a); comma 1-bis
La falsa attestazione della presenza in servizio integra illecito disciplinare anche quando si realizzi con modalità fraudolente diverse dall'alterazione del sistema automatico di rilevazione; la previsione non comporta però automatismo espulsivo, dovendo il giudice verificare la proporzionalità della sanzione.
Rileva quale base generale della responsabilità disciplinare e della commisurazione della sanzione alla gravità dell'addebito.
È richiamato in relazione alla giusta causa di licenziamento, da valutarsi in concreto in rapporto alla lesione del vincolo fiduciario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso è formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è uniformata all'orientamento consolidato della Corte e il motivo non si confronta criticamente con esso.
La Corte osserva che il motivo non denunciava la nullità della sentenza per violazione di tale norma, escludendo il vizio di motivazione apparente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di licenziamento disciplinare del dipendente pubblico, la falsa attestazione della presenza in servizio può realizzarsi anche mediante condotte fraudolente diverse dalla mera alterazione tecnica del sistema di rilevazione, ma la previsione legale della fattispecie non comporta di per sé un automatismo sanzionatorio espulsivo.
- La proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento è accertamento rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se la motivazione manchi del tutto, sia logicamente incongrua o ometta l'esame di un fatto decisivo.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove o una diversa valutazione di gravità dell'addebito senza confrontarsi con l'orientamento consolidato applicabile alla fattispecie.
- La gravità dell'illecito disciplinare può essere desunta, ai fini della giusta causa, non solo dal fatto in sé, ma anche dall'intenzionalità della condotta, dal coinvolgimento di altri soggetti, dal ruolo di responsabilità del lavoratore e dalla conseguente lesione del vincolo fiduciario.
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