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Sentenza

Sentenza n. 974/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento della determinazione, n. 308 del 14/04/2025, conclusiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità sincrona, nonché della determinazione, n. 356 del 28 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202500992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria n. 308 del 14 aprile 2025 e determinazione n. 356 del 28 aprile 2025, concernente l'approvazione dei verbali e l'aggiudicazione dei servizi tecnici relativi a interventi di risanamento idrogeologico del costone roccioso a monte della SP 562

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Cultura ha impugnato le determinazioni comunali deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e l'erronea valutazione delle posizioni prevalenti espresse nella conferenza di servizi. Secondo il Ministero, il Comune avrebbe falsamente valorizzato il numero delle amministrazioni favorevoli, includendo enti privi di titolo a esprimere una posizione rilevante o non direttamente coinvolti, nonché pareri favorevoli derivanti dal silenzio significativo, senza considerare il diverso peso sostanziale delle singole posizioni amministrative. In secondo luogo, è stata dedotta la violazione dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, poiché il progetto avrebbe riguardato opere nuove da autorizzare ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, mentre l'area era già stata interessata da demolizioni abusive eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica. Il Ministero sosteneva quindi che, prima di procedere per le opere future, fosse necessario ricondurre a liceità le trasformazioni già realizzate mediante la speciale procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso e ha dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio, la determinazione impugnata è stata sostituita dalla nuova determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 43 del 30 gennaio 2026, successivamente rettificata dalla determinazione n. 96 del 13 febbraio 2026, adottata a seguito del procedimento di opposizione previsto dall'art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 e del raggiungimento dell'intesa tra le amministrazioni. La determinazione originaria era inoltre divenuta inefficace per effetto del procedimento di opposizione. Le nuove determinazioni costituiscono l'unico quadro provvedimentale vigente e non sono state impugnate dal Ministero, che ha anzi concorso alla loro formazione mediante un parere favorevole. Il parere favorevole della Soprintendenza, tuttavia, riguardava soltanto le parti del progetto non interessate dalle demolizioni abusive, con esclusione dell'area compresa tra i chilometri 5+500 e 5+700 della SP 562. Per tale area il TAR ha ribadito la necessità di attivare la speciale procedura di sanatoria prevista dall'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, come già stabilito nel parallelo giudizio definito dal Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone una soddisfazione piena e integrale della pretesa sostanziale azionata.

  • art. 35 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990

    È stato invocato dal Ministero con riferimento alla valutazione delle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • art. 14-quinquies, commi 1, 3 e 6, l. 241/1990

    Il procedimento di opposizione determina la sospensione dell'efficacia della determinazione conclusiva della conferenza e può condurre, mediante il raggiungimento dell'intesa tra le amministrazioni, all'adozione di una nuova determinazione motivata conclusiva.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È stato richiamato quale disciplina dell'autorizzazione paesaggistica preventiva per le opere da realizzare, distinta dalla procedura di sanatoria delle opere già eseguite senza autorizzazione.

  • art. 150 d.lgs. 42/2004

    È stato posto a fondamento del provvedimento della Soprintendenza che aveva disposto la sospensione dei lavori.

  • art. 155 d.lgs. 42/2004

    È stato richiamato insieme all'art. 150 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per l'inibizione delle attività prive della prescritta autorizzazione paesaggistica.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Per le trasformazioni paesaggistiche abusive già realizzate nell'area interessata è necessaria l'attivazione della speciale procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica e di sanatoria, prima che l'area possa essere utilmente ricompresa nell'intervento.

Massime di principio

  • La sostituzione, nel corso del giudizio, del provvedimento impugnato con un nuovo atto che costituisce l'unico quadro regolativo vigente determina il sopravvenuto difetto di interesse all'annullamento dell'atto originario, se il nuovo atto non è stato impugnato e la pronuncia sull'atto sostituito non può arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre soltanto quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente; se il nuovo assetto non è pienamente satisfattivo o conforma diversamente il rapporto amministrativo, la definizione corretta è l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La giurisdizione amministrativa di legittimità è strumentale alla tutela di una posizione sostanziale e non è diretta ad assicurare in via astratta la legalità dell'azione amministrativa; quando l'eventuale annullamento non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale, il ricorso diviene improcedibile.
  • Le opere paesaggisticamente abusive già eseguite senza autorizzazione non possono essere assorbite nella successiva autorizzazione relativa a opere nuove: per esse deve essere previamente attivata la speciale procedura prevista dall'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
  • La determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituita e divenuta inefficace a seguito del procedimento di opposizione previsto dall'art. 14-quinquies della legge n. 241/1990 non costituisce più un atto attuale utilmente impugnabile quando sia intervenuta una nuova determinazione conclusiva non contestata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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