Cassazione Civile, Ordinanza n. 36480/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore, già dipendente della Croce Rossa Italiana e formalmente inquadrato in Area A, posizione economica A2, ha proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente, chiedendo l’ammissione di un credito privilegiato per differenze retributive. La domanda era fondata su due autonome prospettazioni: da un lato, l’asserita erroneità dell’inquadramento contrattuale, perché il lavoratore sosteneva di dover essere collocato sin dall’origine in Area B, posizione B1, in ragione delle mansioni di autista soccorritore svolte; dall’altro, la pretesa al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento in concreto di mansioni superiori, sempre come autista soccorritore. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni dei CCNL e CCNI richiamati, oltre che dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001, lamentando che il giudice di merito non avesse riconosciuto né il corretto inquadramento in Area B né le differenze retributive per mansioni superiori. La censura centrale verteva anche sulla mancata corretta individuazione della contrattazione collettiva applicabile nel tempo e sulla omessa comparazione analitica tra declaratorie contrattuali e attività concretamente svolte.
La decisione
La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso: ha respinto la doglianza relativa al preteso diritto all’inquadramento superiore in Area B, ritenendo infondata la censura sull’erroneità dell’inquadramento originario e confermando che il CCNI 2009 non aveva trasposto il personale da un’area all’altra, ma aveva solo meglio definito i profili professionali. Ha invece accolto la censura concernente le differenze retributive per mansioni superiori, rilevando che il Tribunale non aveva svolto il necessario giudizio trifasico di comparazione tra mansioni in concreto svolte e declaratorie contrattuali vigenti tempo per tempo. Per tale ragione il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce della contrattazione collettiva applicabile nei diversi periodi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il rito utilizzato per proporre opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego contrattualizzato consente il riconoscimento economico delle mansioni superiori, non il riconoscimento della superiore qualifica
richiamato per escludere la nullità della contrattazione integrativa nel caso esaminato
art. 22, comma 1, lett. a), contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001
è indicato come parametro di compatibilità rispetto alla definizione dei profili professionali nel contratto integrativo
richiamato per dare continuità a precedenti motivazioni della Corte senza ripeterle integralmente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
norma richiamata in relazione al raddoppio del contributo unificato
art. 10 CCNL quadriennio 2002-2005
richiamato dal ricorrente per sostenere il corretto inquadramento in Area B
art. 13 CCNL quadriennio 1998-2001
richiamato dal ricorrente per sostenere il corretto inquadramento in Area B
artt. 7 e 8 CCNI Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati dal ricorrente a sostegno dell’inquadramento e della valorizzazione delle mansioni svolte
art. 6 CCNL quadriennio 2006-2009
richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva e classificatoria
art. 12 contratto integrativo CCNL 2006-2009
la Corte afferma che non è nullo e non opera una ricollocazione di area, ma una più chiara definizione dei profili professionali
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per mansioni superiori va distinta dalla domanda di corretto inquadramento: la prima può essere accolta anche senza attribuire la superiore qualifica, mentre la seconda postula la diversa collocazione formale nella categoria o area corrispondente.
- Quando la controversia copre periodi soggetti a diverse discipline collettive, il giudice deve individuare la contrattazione applicabile tempo per tempo e confrontare, per ciascun segmento temporale, le declaratorie contrattuali con le mansioni concretamente svolte.
- L’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori richiede un giudizio di sussunzione concreto e analitico, non potendo il giudice limitarsi a formule generiche sulla maggiore professionalità del livello rivendicato.
- Il giudizio sulle mansioni superiori deve essere svolto in termini di abitualità e prevalenza, con valutazione non solo quantitativa ma anche qualitativa e temporale, tenendo conto della pienezza dei poteri esercitati e delle responsabilità correlate.
- Nel pubblico impiego privatizzato, i contratti collettivi possono ridefinire i profili professionali e le aree di appartenenza senza che ciò comporti automaticamente una trasposizione del personale tra aree, salvo espressa previsione contraria.
- La contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego è conoscibile d’ufficio dal giudice; una volta allegati dal lavoratore mansioni, comparto e livello di inquadramento, il giudice deve procedere al raffronto con la disciplina collettiva applicabile senza attendere specifiche prove sul testo contrattuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36340/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36342/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36343/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36345/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36347/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36349/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →