Cassazione Civile, Ordinanza n. 12244/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego parziale di rimborso dei costi di fideiussione sostenuti da una società per ottenere il rimborso di crediti IVA maturati in più annualità. La corte tributaria di appello aveva accolto il gravame del contribuente, ritenendo che la quota rimborsabile andasse calcolata tenendo conto dell’intero ammontare originario dei carichi pendenti poi rideterminati e non soltanto dell’importo massimo della garanzia; aveva inoltre escluso le sanzioni dal criterio dell’Ufficio e reputato sproporzionato il risultato dell’amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 8, comma 4, L. n. 212/2000: secondo la ricorrente, il rimborso dei costi fideiussori deve essere parametrato all’importo della garanzia e al controcredito erariale residuato al momento del rimborso, non ai carichi originari complessivamente contestati; inoltre le sanzioni, pur non essendo garantite nella richiesta di rimborso IVA, rilevano nel calcolo della pretesa fiscale ancora esistente. La contribuente ha resistito eccependo anche l’inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, ai fini della quantificazione della quota proporzionale dei costi di fideiussione rimborsabili, occorre avere riguardo all’importo garantito e al controcredito erariale esistente al momento della richiesta di rimborso, non a valori estranei come l’originario ammontare dei carichi pendenti. Ha ritenuto corretta la formula utilizzata dall’amministrazione finanziaria, comprensiva delle sanzioni nella determinazione del controcredito, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
La censura è stata proposta come motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale, senza necessità di nuovo accertamento dei fatti.
art. 8, comma 4, L. n. 212/2000
"L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata"
La norma attribuisce al contribuente un diritto soggettivo perfetto al rimborso del costo della fideiussione e, ai fini della quantificazione, impone di considerare l’importo garantito e il controcredito erariale residuato, non altri valori estranei; la Corte ha inoltre ritenuto legittimo includere le sanzioni nel controcredito se esse erano comunque dovute, pur non essendo state oggetto della garanzia richiesta per il rimborso IVA.
Richiamato solo indirettamente nella contestazione sull’onere probatorio circa l’incidenza dei carichi pendenti sul costo della garanzia; la Corte ha osservato che tale circostanza non risultava dimostrata.
Massime di principio
- Il rimborso dei costi di fideiussione previsto dall’art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente va determinato in modo proporzionale, assumendo come parametri l’importo della garanzia prestata e il controcredito erariale esistente al momento della richiesta di rimborso.
- Non è corretto calcolare la quota rimborsabile sulla base dell’originario ammontare dei carichi pendenti o di altri valori non coincidenti con il rapporto tra garanzia e residua pretesa fiscale.
- Ai fini della quantificazione del rimborso, le sanzioni possono essere considerate nel controcredito erariale quando esse siano comunque dovute, anche se la garanzia sia stata richiesta per il solo importo di tributi e interessi.
- L’eventuale incidenza dei carichi pendenti sul costo concreto della fideiussione non può sostituire i criteri legali di quantificazione del rimborso se tale incidenza non è dimostrata e non coincide con l’oggetto della domanda restitutoria.
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