Cassazione Penale, Ordinanza n. 08676/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva ribadito la responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada, sostenendo che la prova della sua condizione di ebbrezza al momento del fatto fosse stata male valutata. La doglianza, sostanzialmente, mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del fatto, anziché a censurare un vizio di legittimità propriamente deducibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura proposta fosse diretta, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto e del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha ribadito che la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura delle prove o nell'adozione di una ricostruzione alternativa dei fatti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza; la Corte non entra nel merito della sussistenza del fatto, limitandosi a rilevare che la censura del ricorrente tende a una rivalutazione probatoria non consentita.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato per affermare che, anche dopo la riforma del 2006, il sindacato della Cassazione sulla motivazione non consente una pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza alterare la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rilettura del compendio probatorio o una nuova valutazione delle risultanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa, e ritenuta più favorevole, delle prove rispetto a quella adottata nelle sentenze di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; in mancanza, la doglianza si traduce in una censura non deducibile e il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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