Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27739/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla denuncia, proposta da un sindacato, di una condotta antisindacale della società datoriale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Secondo il sindacato, la società avrebbe violato un accordo sindacale del 25 luglio 2012 e le relative indicazioni applicative del 19 aprile 2013, omettendo di corrispondere ai dipendenti il premio di risultato per gli anni 2014 e 2015. La corte d’appello aveva però ritenuto che la questione dipendesse da una complessa interpretazione dell’accordo, plausibilmente divergente tra le parti, e che la condotta investisse soprattutto interessi economici individuali dei lavoratori, non interessi collettivi sindacali; aveva inoltre valorizzato il pagamento del premio di frequenza e la mancata iniziativa giudiziaria dei dipendenti. Nel ricorso per cassazione il sindacato ha dedotto: (1) violazione dell’art. 28 L. 300/1970 e degli artt. 1362, 1364 e 1366 c.c., sostenendo che i giudici di merito avevano attribuito rilievo a elementi irrilevanti e che l’accordo fosse chiaro nel subordinare il premio al rispetto di condizioni determinate; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., identificato nella previsione per cui il premio di risultato sarebbe dipeso esclusivamente dal margine operativo lordo (MOL).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’esclusione della condotta antisindacale per la complessità interpretativa dell’accordo e per la plausibilità della lettura seguita dalla società, oltre che per il fatto che la vicenda riguardava diritti economici individuali e non interessi collettivi. Ha considerato il secondo motivo inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di omesso esame di un fatto storico decisivo, mirava in realtà a contestare l’interpretazione dell’accordo sindacale, fuori dai limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 L. 300/1970

    la condotta antisindacale richiede la lesione di interessi collettivi sindacali; non basta una controversia su diritti economici individuali basata su un'interpretazione plausibile dell'accordo collettivo

  • artt. 1362, 1364 e 1366 c.c.

    richiamati come canoni di interpretazione del contratto collettivo, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura del contratto alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'errata interpretazione di un accordo o la rivalutazione del merito

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002

    riconosciuta la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

  • artt. 4 e 35 Cost.

    menzionati solo nella parte relativa alla circolare ministeriale, senza incidere sulla decisione

Massime di principio

  • La condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. non sussiste quando il comportamento datoriale si fonda su una lettura plausibile di un accordo collettivo e la controversia concerne primariamente diritti economici individuali, non interessi collettivi del sindacato.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di un fatto decisivo, una censura che si risolva nella richiesta di una diversa interpretazione dell’accordo contrattuale o collettivo.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di rimettere in discussione la valutazione interpretativa compiuta dai giudici di merito.
  • Il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso quando il motivo non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Le regole sul raddoppio del contributo unificato si applicano anche alle organizzazioni sindacali, non essendo previste deroghe in loro favore.

Come è indicizzato

MaterieMobbingImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.