Cassazione Penale, Sentenza n. 33303/2024 del 30/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 12/04/2023 lamentando inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali e vizio di motivazione. In particolare contesta che il processo sia stato celebrato nonostante la prova dell'espulsione dal territorio dello Stato, con conseguente impossibilità di partecipare alle udienze; invoca l'art. 13, comma 3-quater T.U. immigrazione (secondo cui, se l'espulsione è provata prima del provvedimento che dispone il giudizio, il giudice deve pronunciare non luogo a procedere) e deduce violazione del diritto di difesa ex art. 6 CEDU, sostenendo inoltre che l'art. 17 T.U. immigrazione non garantirebbe effettivamente il diritto di difesa poiché l'autorizzazione al rientro sarebbe insufficiente nella pratica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che l'espulsione dell'imputato non costituisca legittimo impedimento perché l'art. 17 T.U. immigrazione consente allo straniero sottoposto a procedimento penale di essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa; la giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato che, se necessario per partecipare al processo, lo straniero può anche rientrare in Italia senza autorizzazione. Ne consegue la conferma sostanziale della condanna pronunciata in sede di merito (pena principale di anni 6, mesi 3, giorni 15 di reclusione e multa di euro 14.500,00 per i reati contestati), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 17 T.U. immigrazione (Testo Unico sull'immigrazione)
lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal Questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore
La Corte interpreta l'art. 17 come strumento idoneo a garantire il diritto di difesa dello straniero espulso: l'espulsione non crea automaticamente un legittimo impedimento processuale perché è prevista la possibilità di rientro temporaneo per partecipare al giudizio.
art. 13, comma 3-quater T.U. immigrazione
se l'avvenuta espulsione è provata prima che venga emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice di merito deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere
Richiamata dal ricorrente come base per ottenere la cessazione del procedimento; la Corte però osserva che questa previsione non impedisce di valutare l'effettiva possibilità di reingresso autorizzato ai sensi dell'art. 17, e quindi non determina automaticamente la declaratoria di non luogo a procedere se lo strumento dell'art. 17 è applicabile.
art. 6 CEDU (diritto a un equo processo)
Invocato dal ricorrente per vizio del diritto di difesa in presenza di espulsione; la Corte ritiene che il diritto di difesa sia concretamente garantito dall'ordinamento nazionale tramite l'art. 17 e la giurisprudenza che autorizza il rientro, pertanto non sussiste violazione dell'art. 6 CEDU.
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo richiamato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato.
Norme sostanziali richiamate nella motivazione di merito (es. art. 23 legge 18/04/1975 n.110; art. 648 c.p.; art. 73 d.P.R. 309/1990; art. 629 c.p.; artt. 56 e 629 c.p.)
Quelle norme disciplinano i reati per cui l'imputato era stato condannato in sede di merito; nella decisione di Cassazione il profilo principale esaminato riguarda esclusivamente questioni processuali connesse all'espulsione e al diritto di difesa.
Massime di principio
- L'espulsione di uno straniero non costituisce automaticamente un legittimo impedimento al processo: l'ordinamento prevede la possibilità di rientro temporaneo per esercitare il diritto di difesa (art. 17 T.U. immigrazione).
- Per impugnare con successo una sentenza sulla base dell'espulsione è necessario dimostrare l'impossibilità concreta e documentata di fruire degli strumenti previsti per il rientro o per partecipare al processo; la mera constatazione dell'espulsione è insufficiente.
- La difesa dello straniero dovrebbe tempestivamente attivare l'iter amministrativo previsto dall'art. 17 (richiesta al Questore o tramite rappresentanza consolare) e documentare eventuali rifiuti o ostacoli amministrativi per poter dedurre un legittimo impedimento.
- La giurisprudenza di legittimità ammette che, se necessario e per assicurare il diritto di difesa, lo straniero possa rientrare in Italia anche in assenza di autorizzazioni formali; tuttavia questa via comporta rischi amministrativi e va valutata con cautela.
- Ricorsi alla Corte di Cassazione fondati solo sull'asserita violazione del diritto di difesa per effetto dell'espulsione, senza prove della insuperabile impossibilità di rientro, rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanne per spese e somme alla Cassa delle ammende.
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