Cassazione Civile, Ordinanza n. 30082/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2000 emesso nei confronti di una socia al 20% di una società in nome collettivo, a seguito di una verifica fiscale sulla società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto perché la società aveva dimostrato che l'avviso emesso nei suoi confronti per il medesimo anno era stato annullato in autotutela e, quindi, non potevano essere imputati ai soci maggiori redditi d'impresa. In appello l'Ufficio sosteneva che negli atti di primo grado era stato depositato il processo verbale di contestazione, dal quale emergevano maggiori ricavi della società e, conseguentemente, maggior reddito imputabile al socio in proporzione alla partecipazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.P.R. n. 917/1986 e 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la sentenza di appello avesse errato nel ritenere generica la sua contestazione e nel non valorizzare il PVC depositato in atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la censura, formalmente qualificata come violazione di legge, non confrontava in modo specifico le norme invocate con la decisione impugnata e, soprattutto, si fondava su un processo verbale di contestazione né allegato né trascritto nel ricorso. È stato quindi ritenuto violato il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con conseguente impossibilità per la Corte di compiere accertamenti di merito o ricerche esplorative negli atti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l'Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge presuppone l'indicazione della norma asseritamente violata e il confronto tra il suo contenuto precettivo e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non è sufficiente una censura generica o apodittica.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata già dalla sua sola lettura, con riproduzione degli atti e documenti su cui si fonda quando si censura il mancato esame degli stessi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Richiamato come norma sulla imputazione del reddito ai soci delle società di persone in proporzione alle quote di partecipazione.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma del sistema di accertamento fiscale su cui l'Ufficio fondava la pretesa impositiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente la norma violata, ne espone il contenuto precettivo e lo confronta con la regula iuris adottata dalla sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che, per contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, si affidi a documenti non trascritti né allegati nel ricorso, poiché la Corte di cassazione non può svolgere ricerche esplorative negli atti di causa.
- La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione della fattispecie concreta o delle risultanze probatorie, attività riservate al giudice di merito.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che gli atti e i documenti decisivi richiamati a sostegno della censura siano riprodotti o quantomeno compiutamente indicati nel ricorso stesso, quando si deduce che il giudice non li abbia considerati.
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