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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25640/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di liquidazione del compenso per una consulenza tecnica d'ufficio svolta in un giudizio civile già definito con sentenza, poi parzialmente riformata in appello. Nel corso di quel giudizio il consulente tecnico era stato autorizzato ad avvalersi di un ausiliario per gli aspetti ingegneristici. In un primo momento il Tribunale aveva liquidato compensi sia al consulente sia agli ausiliari; a seguito di opposizione, nel 2014 aveva annullato le liquidazioni in favore degli ausiliari e rideterminato il compenso del consulente, affermando che gli ausiliari non hanno autonoma legittimazione a chiedere il compenso e che la relativa spesa va ricompresa nell'istanza di liquidazione del consulente. Definito il giudizio principale, il consulente presentava nel 2022 una nuova istanza per ottenere la liquidazione del compenso in favore del proprio ausiliario. Il Tribunale emetteva quindi nel 2023 un decreto, materialmente manoscritto, che liquidava l'importo richiesto in favore dell'ausiliario. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania impugnavano in cassazione con quattro motivi: (1) carenza di potere del giudice di liquidare il compenso dopo la chiusura del giudizio e la regolazione delle spese, sostenendo che, in mancanza di tempestiva domanda, il credito andasse fatto valere con ordinario giudizio monitorio; (2) nullità del decreto per mancanza di motivazione e di indicazione chiara del dispositivo e del soggetto obbligato al pagamento; (3) violazione del giudicato e del principio di ne bis in idem, assumendo che la questione fosse già stata definita nel 2014 con provvedimento passato in giudicato; (4) erroneità e irragionevolezza della quantificazione del compenso, in rapporto alle tabelle ministeriali e alla pretesa maggiorazione.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo che, una volta concluso il giudizio in cui era stata prestata la consulenza e regolato l'onere delle spese con sentenza, il giudice non abbia più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio o dei suoi ausiliari. Il decreto impugnato è quindi qualificato come abnorme, perché emesso in carenza di potere e idoneo a incidere definitivamente su diritti soggettivi. La Corte richiama il principio secondo cui la liquidazione del compenso del c.t.u. può avvenire solo nell'ambito del processo in cui la consulenza è stata resa oppure attraverso autonoma iniziativa processuale; nel caso concreto, però, il provvedimento è stato emesso fuori tempo utile, dopo la definizione del giudizio. I restanti motivi vengono dichiarati assorbiti. La Corte cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna il consulente tecnico e l'ausiliario, in via solidale, al pagamento delle spese di legittimità in favore delle parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso straordinario per cassazione contro provvedimenti abnormi emessi in carenza di potere, quando incidono in modo definitivo su diritti soggettivi

  • art. 49 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come norma che disciplina la liquidazione del compenso del consulente tecnico e delle relative spese

  • art. 50 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme alle altre disposizioni del testo unico sulle spese di giustizia per affermare l'inquadramento unitario della liquidazione

  • art. 51 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel quadro normativo relativo alla liquidazione dei compensi del consulente tecnico

  • art. 52 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dai ricorrenti e nel quadro dei criteri di liquidazione del compenso

  • art. 56, comma 3, d.P.R. n. 115/2002

    invocato per sostenere che le spese dell'ausiliario rientrano nel compenso del consulente tecnico

  • art. 83 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per affermare che la liquidazione deve avvenire al termine del giudizio, ma non oltre la sua definizione da parte del giudice che ha esaurito il potere decisorio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sia nel ricorso sia nella decisione sulle spese quale norma sulle conseguenze della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle spese processuali e alle richieste di condanna per condotta processuale scorretta

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione proposta avverso la liquidazione del compenso del c.t.u.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dalle difese per evidenziare che contro il decreto era già pendente opposizione davanti al Tribunale

  • art. 168 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per sostenere l'obbligo di motivazione e di indicazione degli elementi essenziali del decreto di liquidazione

  • art. 39 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo in tema di preclusioni e giudicato, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel terzo motivo per sostenere l'efficacia del giudicato del provvedimento del 2014, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 324 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo per la definitività del provvedimento del 2014, ma il motivo è stato assorbito

  • art. 53 disp. att. c.p.c.

    richiamato per l'obbligo di motivazione e di indicazione del soggetto tenuto al pagamento nei provvedimenti di liquidazione

  • art. 52 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo e nel quadro dei requisiti del procedimento di liquidazione

Massime di principio

  • Il giudice che ha definito il giudizio e regolato con sentenza le spese processuali perde il potere di liquidare successivamente, nello stesso processo, il compenso del consulente tecnico d'ufficio e dei suoi ausiliari; un decreto emesso dopo tale momento è abnorme perché pronunciato in carenza di potere.
  • Contro un provvedimento abnorme di liquidazione emesso in carenza di potere è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., quando il provvedimento incide in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo.
  • La liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio deve avvenire nell'ambito del processo in cui la consulenza è stata svolta oppure, se non più possibile, attraverso autonoma iniziativa processuale; non è consentito ottenere una nuova liquidazione con un provvedimento emesso dal giudice ormai privo del relativo potere.
  • Le questioni relative alla quantificazione del compenso e ai criteri tabellari restano assorbite se il provvedimento è già radicalmente viziato per difetto di potere, poiché la prima verifica da compiere riguarda la legittimazione del giudice a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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