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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03291/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa dalla società ricorrente e riunita ad altra procedura avente a oggetto, almeno in parte, i medesimi immobili, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, limitatamente ad alcuni lotti pignorati, per il persistente difetto di trascrizione di un idoneo atto di acquisto dei beni in capo al debitore esecutato, ritenuto inammissibile/non sanato ai sensi dell’art. 567 c.p.c. La creditrice aveva reclamato ex art. 630 c.p.c., ma il Tribunale aveva rigettato il reclamo e la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: 1) violazione degli artt. 567 c.p.c., 2648 e 2650 c.c., sostenendo che, mancando un atto trascrivibile di acquisto ereditario del debitore, il processo esecutivo avrebbe dovuto restare sospeso in attesa dell’accertamento giudiziale della qualità di erede, da trascriversi poi a seguito del giudicato; 2) violazione di norme costituzionali e convenzionali (artt. 3, 24, 47, 111, 117 Cost., art. 6 CEDU e art. 1 Protocollo addizionale), per la lesione del diritto di difesa e di azione; 3) violazione degli artt. 567, 623 e 499 c.p.c. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso non riproduceva adeguatamente gli atti e i passaggi processuali necessari a comprendere la vicenda (atti di pignoramento, eventuali interventi, reclamo, sentenza di primo grado e atto di appello), impedendo di verificare la situazione processuale, il contraddittorio e l’interesse ad agire; inoltre ha osservato, in via assorbente/ulteriore, che le censure erano comunque manifestamente infondate. In diritto ha affermato continuità con i precedenti secondo cui, quando in espropriazione immobiliare il bene ha provenienza ereditaria e l’accettazione non è stata trascritta, il creditore può curare la trascrizione dell’atto di accettazione tacita se esiste un atto trascrivibile; se invece manca un atto trascrivibile o la qualità di erede deriva ex lege, la vendita può essere disposta solo dopo l’accertamento giudiziale della qualità di erede. Ha anche precisato che, in simili ipotesi, non ricorre una vera estinzione tipica ex art. 567 c.p.c., ma una chiusura anticipata/improcedibilità dell’esecuzione, impugnabile con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; tale profilo però non è stato specificamente censurato nel ricorso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata difesa dell’intimato, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato დამატивo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della creditrice. Ha ritenuto, anzitutto, che l’impugnazione fosse carente di specificità perché non riportava in modo adeguato gli atti e le circostanze processuali decisivi per comprendere la vicenda esecutiva e valutare le censure. In ogni caso, ha considerato infondati i motivi: ha richiamato il principio per cui, nell’espropriazione immobiliare di beni di provenienza ereditaria, se non esiste un atto trascrivibile di acquisto in capo al debitore, la vendita non può essere autorizzata prima dell’accertamento giudiziale della qualità di erede; ha inoltre osservato che, in casi del genere, il provvedimento del giudice dell’esecuzione va qualificato come chiusura anticipata/improcedibilità e non come estinzione tipica ex art. 567 c.p.c., con la conseguenza che il rimedio corretto sarebbe l’opposizione ex art. 617 c.p.c. Non essendo stata svolta difesa dall’intimato, non è stata pronunciata condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 567 c.p.c.

    La mancanza dell’idonea documentazione o dell’atto di acquisto trascritto in favore del debitore impedisce di procedere alla vendita; la Corte distingue tra estinzione tipica e chiusura anticipata/improcedibilità dell’esecuzione.

  • art. 630 c.p.c.

    È richiamato quale rimedio esperito contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione, ma la Corte osserva che, nella corretta qualificazione della fattispecie, il mezzo di impugnazione potrebbe essere diverso.

  • art. 617 c.p.c.

    La chiusura anticipata/improcedibilità del processo esecutivo, in caso di difetto della documentazione necessaria alla vendita, è ritenuta impugnabile con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, perché non indica e non riproduce adeguatamente il contenuto degli atti processuali rilevanti.

  • art. 2648 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla trascrizione dell’accettazione ereditaria; la Corte non sviluppa un autonomo principio su questa norma.

  • art. 2650 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla continuità delle trascrizioni; la Corte non sviluppa un autonomo principio su questa norma.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa violazione del diritto di difesa, ma non accolto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 117 Cost.

    Invocato in relazione all’art. 6 CEDU; la doglianza è respinta.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente quale parametro convenzionale; non emergono violazioni.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Invocato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 624 bis c.p.c.

    Citato nel racconto del fatto come istanza di sospensione della procedura, che sarebbe stata rigettata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non riproduca con precisione gli atti e i passaggi processuali decisivi, quando tale omissione impedisca alla Corte di verificare il contesto fattuale e processuale della decisione impugnata.
  • Nell’espropriazione immobiliare di beni di provenienza ereditaria, la vendita forzata presuppone che sia assicurata la continuità delle trascrizioni; se manca un atto trascrivibile di acquisto in capo al debitore, il creditore può curare la trascrizione dell’accettazione tacita solo se tale atto esista e sia idoneo alla trascrizione.
  • Se la qualità di erede del debitore esecutato deve essere previamente accertata giudizialmente perché manca un atto trascrivibile di accettazione dell’eredità, la vendita non può essere autorizzata prima di tale accertamento.
  • In presenza di un difetto documentale che impedisca la legittima autorizzazione alla vendita, il provvedimento del giudice dell’esecuzione può integrare una chiusura anticipata/improcedibilità dell’esecuzione più che una estinzione tipica ex art. 567 c.p.c., con conseguente diverso rimedio impugnatorio.
  • La sospensione del processo esecutivo in attesa dell’accertamento della qualità di erede non è ritenuta una soluzione imposta dall’ordinamento e non può essere affermata in mancanza di specifica base normativa.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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