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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16933/2020 del 12/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva che fosse accertata la pregressa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle resistenti dal 18/03/2001 al 20/10/2008, con condanna al pagamento delle competenze e, in via subordinata, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto come part‑time verticale e l'inefficacia del licenziamento verbale intimato il 20/10/2008.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il giudizio di merito secondo cui: (i) le società non potevano essere ritenute responsabili per il periodo 2001-2004 essendo costituite nel 2004; (ii) dall'esame delle prove testimoniali emergeva saltuarietà e occasionalità delle prestazioni e assenza di un orario predeterminato e di direttive tali da configurare subordinazione; (iii) le buste paga e le ricevute non riuscivano a sindacare in sede di legittimità la valutazione di merito circa la natura del rapporto. La Corte ha richiamato la limitazione del controllo di cassazione ai soli vizi di legge e ai casi di omesso esame di fatto decisivo se effettivamente oggetto di discussione tra le parti, escludendo la possibilità di una rinnovata valutazione del merito. Ha condannato il ricorrente alle spese di lite in favore delle controricorrenti (euro 2.500,00 ciascuna per compensi + 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge) e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 cod. civ.

    Norma richiamata in relazione agli indici sintomatici della subordinazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle risultanze probatorie, non fossero ravvisabili gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato relativi al periodo controverso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Applicata la giurisprudenza consolidata che limita il sindacato di cassazione: il vizio di motivazione rilevante ai fini dell'art. 360, n. 5 sussiste solo se vi è omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non è consentita la revisione del merito dei fatti.

  • art. 54 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012 n. 134) - riforma art. 360 c.p.c.

    Riferimento alla riforma che ha ristretto l'ambito dell'impugnazione per motivazione, confermando che la cassazione non può essere utilizzata per una nuova valutazione del fatto processuale salvo i casi tassativi indicati.

  • art. 2, L. 15 luglio 1966 n. 604

    Richiamata nella censura sul licenziamento orale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sugli elementi probatori relativi al licenziamento verbale e ha escluso errore di diritto nella valutazione delle buste paga come prova decisiva dell'inquadramento.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    La Corte ha preso atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina il merito dei fatti: il giudizio sulle prove e la ricostruzione fattuale compiuto dai giudici di merito è vincolante salvo vizi logico‑giuridici palesi o omissione di un fatto decisivo oggetto di discussione.
  • Per accertare la relazione di lavoro subordinato occorre valutare nel loro insieme gli indici sintomatici (orario, vincoli di subordinazione, controllo, continuità, obbligo di prestazione); la mera produzione di buste paga non determina automaticamente il rapporto di lavoro subordinato se le risultanze testimoniali e probatorie non lo confermano.
  • La responsabilità di una persona giuridica non può essere retrodatata rispetto alla sua costituzione: atti o rapporti anteriori alla costituzione non possono essere imputati alla società costituita successivamente, salvo diverse evidenze giuridiche.
  • Il licenziamento verbale può essere valutato nei fatti dai giudici di merito: la sua inefficacia o validità dipende dalle circostanze probatorie concrete e dalla compatibilità con le previsioni di legge; la Cassazione verifica solo la correttezza della valutazione giuridica, non la risintesi probatoria.
  • Le doglianze per omesso esame di documenti o testimonianze devono dimostrare che si tratta di 'fatti decisivi' che siano stati effettivamente discussi: la semplice omissione di riferimento a singoli elementi probatori non è sufficiente per far annullare la decisione.
  • In sede di impugnazione è essenziale circoscrivere i motivi a profili di diritto o a omissioni specifiche (art. 360 c.p.c.): le richieste di 'rivalutazione' integrale del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione.

Testo integrale

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