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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16858/2020 del 10/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Granati aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo integrato dalla Corte d'appello di Roma che condannava l'INPS al pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione e del TFR a carico del Fondo di Garanzia (L. n. 297/1982, art. 2). L'INPS ha impugnato la sentenza ritenendo che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto non necessaria una pronuncia del tribunale fallimentare sulla non assoggettabilità del datore di lavoro a procedura concorsuale e avesse valutato la non assoggettabilità solo sulla base dell'esiguità del singolo credito, senza valutare il debito complessivo dell'impresa e senza il relativo accertamento in sede fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che le prestazioni erogate dal Fondo hanno natura previdenziale e che, rispetto alla domanda del lavoratore contro l'ente previdenziale, la non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento costituisce questione pregiudiziale ma decisibile incidentalmente dal giudice della causa (ai sensi dell'art. 34 c.p.c.), senza che sia sempre necessaria una pronuncia del tribunale fallimentare con efficacia di giudicato. Ha precisato che il lavoratore resta onerato della prova delle circostanze che giustificano l'intervento del Fondo (compresa la non assoggettabilità a fallimento, in abstracto o in concreto) e che la mancata prova comporta il rigetto della domanda. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva adeguatamente accertato l'assenza in concreto delle condizioni per il fallimento; quindi la censura dell'INPS è infondata. Condanna alle spese a carico dell'INPS e liquidazione degli importi risultati in dispositivo.

Norme richiamate

  • Legge 29 maggio 1982, n. 297

    Stabilisce i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia: o l'insinuazione al passivo in caso di fallimento del datore di lavoro, o, se il datore non è soggetto alle disposizioni fallimentari, il previo esperimento dell'esecuzione forzata che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali. La Corte conferma che questi sono i fatti costitutivi dell'obbligo previdenziale del Fondo.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Riguarda la soglia di rilevanza per l'insolvenza e la valutazione dell'assoggettabilità al fallimento. La Corte la considera questione pregiudiziale ma suscettibile di accertamento incidentale nel giudizio tra lavoratore e INPS; non sempre è richiesta una pronuncia del tribunale fallimentare con efficacia di giudicato.

  • D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    art. 1, primo e secondo comma; art. 2

    Norme richiamate dall'INPS, attinenti alla materia concorsuale e alla competenza, ma la Corte non le ritiene idonee a imporre l'obbligo di un previo accertamento fallimentare con efficacia di giudicato per la domanda al Fondo.

  • Codice di procedura civile

    Consente al giudice adito di procedere in via incidentale a tutti gli accertamenti preliminari rispetto alla risoluzione della controversia, salvo che per legge o per esplicita domanda di una parte sia necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di competenza di un altro giudice. Questo principio legittima l'accertamento, da parte del giudice civile adito, della non assoggettabilità al fallimento.

  • Codice civile

    Attribuisce l'onere della prova: la Corte sottolinea che il lavoratore è tenuto a provare le circostanze costitutive del diritto all'intervento del Fondo, inclusa la non assoggettabilità concreta o astratta del datore di lavoro al fallimento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Riguarda il contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali perché il ricorrente versi l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le prestazioni corrisposte dal Fondo di Garanzia hanno natura previdenziale: il loro sorgere dipende da presupposti specifici previsti dalla L. n. 297/1982, non direttamente dalla responsabilità del datore di lavoro.
  • La non assoggettabilità del datore di lavoro a procedura concorsuale è una questione pregiudiziale che può essere decisa incidentalmente dal giudice adito nella causa tra lavoratore e INPS ai sensi dell'art. 34 c.p.c.; non è sempre necessario un precedente provvedimento del tribunale fallimentare con efficacia di giudicato.
  • Il lavoratore che chiede l'intervento del Fondo è onerato di provare le circostanze costitutive del diritto (compresa la non assoggettabilità al fallimento o l'insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo esecuzione forzata); la mera allegazione basata sull'esiguità del credito può non essere sufficiente se non adeguatamente provata.
  • Se il datore di lavoro è soggetto a fallimento, il percorso corretto rimane l'insinuazione al passivo; se non è soggetto a fallimento, occorre dimostrare mediante esecuzione forzata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali per richiedere l'intervento del Fondo.
  • In difetto di prova della non assoggettabilità o dell'insufficienza patrimoniale, la domanda al Fondo può essere rigettata; perciò in situazioni controverse è prudente acquisire documentazione probatoria (atti di esecuzione, tentativi infruttuosi di soddisfacimento, indici di insolvenza complessiva) prima di attivare l'azione contro l'INPS.

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