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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16859/2020 del 10/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per lavoratori assunti a part-time in eccedenza rispetto al limite del 3% previsto dal CCNL per le imprese edili industriali. INAIL contestava la correttezza del calcolo contributivo operato dall'impresa e richiedeva la parametrizzazione dei contributi alla retribuzione corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dal contratto collettivo (ai sensi dell'art. 29 d.l. n. 244/1995), indipendentemente dalla validità o meno dei singoli contratti part-time; la Corte di appello aveva invece ritenuto che la violazione del limite percentuale non incidesse sulla validità dei contratti e che, in assenza di prova del superamento dell'orario concordato, non potesse applicarsi l'art. 29 per elevare l'imponibile contributivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso INAIL, ritenendo che l'art. 29 d.l. n. 244/1995 impone, ai fini contributivi, la parametrizzazione alla retribuzione corrispondente all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva quando sussista una retribuzione (ipotesi di riduzione e non di sospensione dell'attività). La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame, con pronuncia anche sulle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 29 d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995)

    La norma impone che, per le attività edili, la contribuzione sia calcolata su una retribuzione commisurata ad un numero di ore non inferiore all'orario normale stabilito dai contratti collettivi: applicabile per parametrizzare l'imponibile anche quando i part-time eccedenti danno luogo a una retribuzione parziale (ipotesi di riduzione dell'attività), non solo quando ricorra la nullità contrattuale o la sospensione del rapporto

  • art. 78 CCNL dipendenti imprese edili industriali 18.6.2008

    art. 78 CCNL 18.6.2008 (limite 3% per assunzioni part-time)

    La disposizione contrattuale fissa un limite percentuale al ricorso al part-time; il superamento di tale limite incide sul valore economico complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del minimale contributivo, senza che sia necessario accertare la nullità dei singoli contratti

  • art. 1, comma 3, e art. 9 d.lgs. n. 61/2000

    art. 1, c.3 e art. 9 d.lgs. n. 61/2000

    Richiamati dalla parte resistente nei motivi di doglianza; la Corte ha valutato la corretta applicazione dei principi in tema di rapporto tra obbligazione retributiva e contributiva nel quadro del minimale

  • Giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. n. 11199/2002; Cass. n. 15120/2019; Cass. n. 5233/2007; Cass. S.U. n. 12269/2004; Corte cost. n. 342/1992)

    v. Cass. S.U. n. 11199/2002; Cass. n. 15120/2019; Cass. n. 5233/2007; Cass. S.U. n. 12269/2004; Corte cost. n. 342/1992

    Principi affermati: esiste un "minimale contributivo" che può comportare l'innalzamento dell'imponibile oltre la retribuzione effettivamente corrisposta; il parametro dell'orario è l'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva; va distinto tra sospensione dell'attività (in cui il minimale non si applica perché non vi è retribuzione) e riduzione dell'attività (in cui il minimale si applica)

Massime di principio

  • Quando esiste una retribuzione, anche se parziale, il minimale contributivo opera e l'imponibile può essere parametrato all'orario normale di lavoro previsto dal CCNL, indipendentemente dalla validità formale dei contratti part-time
  • Va sempre distinta la sospensione dell'attività (assenza di retribuzione: minimale non dovuto) dalla riduzione dell'attività (retribuzione parziale: minimale applicabile)
  • Il superamento di limiti contrattuali sul part-time incide sul valore complessivo delle retribuzioni imponibili; non è necessario qualificare i singoli contratti come nulli per applicare la parametrizzazione contributiva
  • L'obbligo contributivo è autonomo rispetto all'obbligazione retributiva: gli enti possono richiedere contributi calcolati su retribuzioni "minimali" anche se tali importi non sono stati effettivamente corrisposti
  • Per difendersi, il datore di lavoro deve documentare prove su orari effettivi, comunicazioni agli enti e eventuali cause di sospensione legittima dell'attività (es. cassa integrazione), poiché solo in tali ipotesi il minimale potrebbe non trovare applicazione
  • In caso di violazione dei limiti contrattuali sul part-time, gli enti previdenziali possono agire per la ricalcolazione dei contributi; i giudici devono verificare se si tratta di riduzione o sospensione dell'attività per decidere sull'applicazione dell'art. 29

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