Cassazione Civile, Ordinanza n. 05704/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto formalmente qualificato come appalto di servizi tra due società, nell'ambito del quale la lavoratrice prestava attività di assistenza da remoto a titolari di carte di credito. I giudici di merito hanno ritenuto che l'appalto fosse illecito perché l'appaltatore, pur formalmente datore di lavoro, non esercitava in concreto poteri direttivi e di controllo sui dipendenti, mentre tali poteri erano svolti dall'appaltante; hanno quindi accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale tra la lavoratrice e la società committente, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e con inquadramento contrattuale corrispondente. La società ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi, deducendo: nullità della sentenza per omessa motivazione sui primi due motivi di appello; violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 perché l'assenza di un referente dell'appaltatore presso l'appaltante non sarebbe di per sé prova di esercizio del potere direttivo da parte del committente; contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto necessaria la presenza di un referente dell'appaltatore pur riconoscendo che i lavoratori erano già formati; violazione dei parametri per individuare un appalto illecito. La controricorrente ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di nullità della sentenza perché la motivazione della Corte d'appello era comunque percepibile e idonea a far comprendere l'iter logico seguito, non essendo sufficiente, per integrare il vizio radicale, una motivazione non condivisa dalla parte soccombente o ritenuta insufficiente. Ha inoltre respinto i motivi sostanziali, osservando che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito in ordine agli accertamenti di fatto sulla sussistenza dell'appalto illecito. La Corte ha richiamato il principio per cui la genuinità dell'appalto richiede un risultato autonomo affidato all'appaltatore, una sua effettiva organizzazione del lavoro, l'assoggettamento dei dipendenti al suo potere direttivo e di controllo, l'impiego di mezzi propri e l'assunzione del rischio d'impresa; quando invece il potere direttivo e organizzativo è interamente del committente, l'interposizione è illecita. Ha quindi confermato la condanna della società ricorrente alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'art. 132 c.p.c. viene esclusa perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta esistente e percepibile, non apparente né incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per anomalie motivazionali è configurabile solo nei casi estremi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 29, commi 1 e 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
La genuinità dell'appalto presuppone autonomia organizzativa dell'appaltatore, effettivo esercizio del potere direttivo sui propri dipendenti, impiego di mezzi propri e assunzione del rischio d'impresa; se il potere direttivo e organizzativo è del committente, l'appalto è illecito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel ricorso.
Massime di principio
- L'anomalia motivazionale integra nullità della sentenza solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- La deduzione di violazione di legge non consente di sollecitare in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti riservata al giudice di merito.
- In materia di appalto di opere o servizi, soprattutto se ad alta intensità di manodopera, la liceità del contratto richiede che l'appaltatore organizzi autonomamente i mezzi e il lavoro, sopporti il rischio d'impresa e eserciti in concreto i poteri direttivi e di controllo sui propri dipendenti.
- È illecito l'appalto quando, nella concreta esecuzione del rapporto, il potere direttivo e organizzativo è sostanzialmente o integralmente esercitato dal committente, con mera interposizione formale dell'appaltatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05640/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05689/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05690/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05692/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05694/2026 del 12/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 12 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05695/2026 del 12/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →