Cassazione Penale, Sentenza n. 25770/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento estradizionale avviato nei confronti di un cittadino algerino, la Corte di appello aveva convalidato l'arresto a fini estradizionali e applicato la custodia cautelare in carcere. Successivamente, con provvedimento di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p., la Corte territoriale aveva emendato il richiamo normativo contenuto nell'ordinanza originaria, sostituendo il riferimento a una convenzione bilaterale Italia-Algeria non entrata in vigore con quello all'art. 16 della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. Il difensore del ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: nullità per violazione dell'art. 130 c.p.p., sostenendo che l'errore sul parametro convenzionale non fosse mero errore materiale ma vizio incidente sulla validità del provvedimento; nullità per tardività della correzione, avvenuta oltre il termine di novantasei ore dall'arresto; violazione di legge per difetto della doppia incriminazione, perché i fatti contestati all'estero, relativi a riciclaggio e violazioni della disciplina valutaria e sui movimenti transfrontalieri di capitali, non integrerebbero in Italia un illecito penalmente rilevante per mancato superamento delle soglie del d.lgs. n. 74/2000; violazione di legge per difetto di concretezza e attualità del pericolo di fuga, in ragione del tempo trascorso dai fatti, dell'assenza di precedenti successivi, dell'attività commerciale svolta e della disponibilità economica del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha affermato che, in materia di estradizione, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari emessi nella procedura va proposto nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p., decorrente, ai sensi dell'art. 719 c.p.p., dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento all'interessato o al difensore. Nel caso concreto l'ordinanza cautelare era stata notificata al difensore il 23 aprile 2026 e al ricorrente il 24 aprile 2026; il ricorso, presentato il 7 maggio 2026, era quindi oltre il termine, che decorreva dall'ultima notificazione. La Corte ha inoltre precisato che l'ordinanza successiva di correzione dell'errore materiale non riapriva i termini per impugnare il provvedimento originario, potendo eventualmente fondare solo un'impugnazione autonoma avverso il provvedimento correttivo. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La correzione dell'errore materiale è stata ritenuta astrattamente idonea a incidere sul solo errore formale del provvedimento; la successiva correzione non ha comunque riaperto i termini per impugnare l'ordinanza originaria.
Il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari deve essere proposto entro dieci giorni.
Nel procedimento estradizionale il termine per ricorrere decorre dalla notificazione all'interessato o al difensore dell'avviso di deposito del provvedimento.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti conseguenti alla decisione.
art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000
È richiamata come base convenzionale corretta per la procedura estradizionale, in sostituzione del precedente riferimento erroneo a una convenzione bilaterale non entrata in vigore.
È indicata come legge di ratifica della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.
Massime di principio
- In tema di estradizione, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari emessi nella procedura deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento all'interessato o al difensore, secondo il criterio dell'ultima notificazione quando le notifiche avvengano in momenti diversi.
- La correzione di un errore materiale del provvedimento non riapre i termini per impugnare l'ordinanza originaria, perché non incide sulla formazione del decisum ma si limita a emendarne il contenuto formale; può semmai essere impugnato il solo provvedimento correttivo.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi dedotti, neppure se attengono alla doppia incriminazione o alle esigenze cautelari.
- La declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo la sussistenza di ragioni di esonero.
- In caso di notificazione del medesimo provvedimento a difensore e interessato in tempi diversi, il termine di impugnazione decorre per entrambi dalla data dell'ultima notificazione.
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