Cassazione Civile, Ordinanza n. 02812/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda la confisca di un'autovettura di proprietà della società ricorrente, concessa in locazione finanziaria a un utilizzatore che si era reso responsabile di contrabbando doganale introducendo il veicolo nel territorio nazionale in violazione della normativa doganale. La società aveva impugnato l'atto di contestazione e confisca emesso dall'ufficio doganale. In appello la Corte tributaria aveva confermato la confisca ritenendo che il veicolo fosse esso stesso oggetto di contrabbando e che, comunque, non fosse stata provata l'assenza di colpa della proprietaria/concedente, valorizzando il tardivo sollecito di pagamento delle rate di leasing come indice di mancata diligenza. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell'art. 301 TULD, anche in relazione all'art. 240 c.p., sostenendo che la confisca era stata confermata sulla base di un erroneo presupposto: l'asserita obbligatorietà della confisca del bene oggetto di contrabbando, senza corretta considerazione della posizione del terzo proprietario estraneo al reato e senza un vero accertamento della sua buona fede.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando la confisca colpisce un bene appartenente a un terzo, anche se il bene è oggetto del contrabbando, occorre accertare in concreto che il proprietario sia estraneo al reato e che abbia acquistato o mantenuto la proprietà senza colpa, con conseguente rilevanza della buona fede, il cui onere probatorio grava su chi la invoca. Ha inoltre censurato la sentenza impugnata per aver attribuito al tardivo esercizio dei diritti contrattuali di leasing valore di prova automatica della consapevolezza dell'illecito, senza considerare ulteriori elementi indiziari. Ha poi richiamato anche il profilo del mancato accertamento dell'intervenuto pagamento dei dazi, richiamato come circostanza che, alla luce della sentenza costituzionale indicata, esclude l'applicazione della confisca. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 301 T.U.L.D.
La confisca non può essere applicata in modo automatico al bene appartenente a un terzo estraneo al reato; occorre verificare la buona fede e l'assenza di colpa del proprietario quando si invochi la protezione del terzo.
Richiamato in relazione alla disciplina della confisca, quale parametro interpretativo sulla necessità di non colpire il bene del terzo estraneo al reato in assenza dei presupposti di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella decisione impugnata.
artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati solo per la trattazione accelerata e la successiva fissazione della causa in camera di consiglio.
artt. 3 e 27, comma 1, Cost.
Richiamati tramite la giurisprudenza costituzionale per fondare il principio secondo cui la confisca obbligatoria non può colpire il terzo estraneo al reato senza possibilità di provare la propria buona fede.
Richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma che l'onere di provare la buona fede incombe su chi la invoca.
art. 292 T.U.L.D.
Richiamato nella descrizione del contrabbando doganale contestato.
art. 295 T.U.L.D.
Richiamato nella descrizione della violazione doganale contestata.
Massime di principio
- La confisca del bene oggetto di contrabbando non può essere confermata automaticamente quando il bene appartiene a un terzo: il giudice deve accertare in concreto la sua estraneità al reato e la sua buona fede, nel rispetto del principio di personalità della responsabilità.
- La tutela del terzo proprietario estraneo al reato impone di verificare se egli abbia acquistato o mantenuto il bene senza violare obblighi di diligenza; la sola titolarità del rapporto contrattuale con l'utilizzatore non basta a giustificare la confisca.
- La buona fede del terzo non si presume a suo favore in modo assoluto: chi la invoca deve provarla, ma la sua esclusione non può essere desunta automaticamente da un solo dato contrattuale, occorrendo una valutazione complessiva di tutti gli indizi rilevanti.
- Nel contrabbando doganale, la severità sanzionatoria è ammissibile verso l'autore del reato, ma non può estendersi in modo sproporzionato al terzo estraneo privandolo della possibilità di dimostrare la propria buona fede.
- Il tardivo esercizio di diritti contrattuali, come il sollecito di pagamento dei canoni di leasing, non costituisce di per sé prova decisiva della consapevolezza dell'illecito doganale commesso dall'utilizzatore.
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