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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36091/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla proposizione, da parte di una privata, di querela di falso contro una delibera del consiglio comunale e contro un atto con cui il comune aveva relazionato su un ricorso straordinario. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela perché ritenuta diretta a contestare non la falsità materiale o ideologica percepita dal pubblico ufficiale, ma il contenuto ideologico del documento. La corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione e condannato l'appellante alle spese. In cassazione la ricorrente articolava sette motivi, tutti formulati in modo molto ampio e confuso: deduceva travisamento di prove e violazione di varie norme processuali e costituzionali; contestava la qualificazione della querela come principale o incidentale; lamentava la mancata acquisizione di documenti e la mancata provocazione del contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio; sosteneva che il comune dovesse essere dichiarato contumace per tardiva costituzione; eccepiva la nullità della procura del difensore del comune; contestava la regolare costituzione dell'ente per mancanza di una previa deliberazione autorizzativa; infine censurava la condanna alla pena pecuniaria e alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per ciascun motivo, difetti di specificità, di intelligibilità e di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare ha affermato che la mancata contestazione non incide sull'ammissibilità della querela di falso; che l'erronea qualificazione della querela come principale o incidentale non era stata dimostrata come decisiva; che la doglianza sulla mancata acquisizione di documenti e sul contraddittorio non era adeguatamente esposta e, comunque, il giudice di merito aveva deciso su questioni di puro diritto; che il comune regolarmente costituito non poteva essere dichiarato contumace; che la procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione consente al difensore dell'appellato di proporre impugnazione incidentale; che il Commissario straordinario poteva validamente conferire il mandato senza previa deliberazione della giunta; e che la censura sulle spese e sulla pena pecuniaria era generica e non confrontata con la decisione impugnata. È stata inoltre disposta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne ricavasse una specifica regola applicata nel merito

  • art. 183, comma 4, c.p.c.

    la Corte richiama il principio che non vi è nullità se il giudice decide su una questione di puro diritto senza previa segnalazione alle parti, salvo che l'errore si sia concretamente consumato

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato nei motivi, in tema di querela di falso

  • art. 224 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonomo rilievo decisorio

  • art. 226 c.p.c.

    la Corte osserva che la pena pecuniaria prevista dalla norma si applica sia alla querela di falso proposta in via principale sia a quella proposta in via incidentale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi come regola sull'onere della prova, ma il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di documenti e fede dell'atto pubblico

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nei motivi in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico

  • art. 83 c.p.c.

    la procura alle liti può essere conferita in calce alla citazione; tale collocazione non limita i poteri del difensore dell'appellato

  • art. 84 c.p.c.

    i poteri del difensore derivano dalla norma processuale e non dalla sola volontà della parte; ciò consente all'appellato di proporre appello incidentale

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nei motivi, senza autonoma statuizione di merito

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale di effettività della tutela e di economia processuale, in particolare nel ragionamento sulla procura e sull'appello incidentale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi; la Corte ribadisce che la censura deve confrontarsi con il decisum e non con questioni estranee

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nei motivi, senza specifico rilievo decisorio

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma applicazione nel decisum

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma applicazione nel decisum

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nei motivi con riferimento alla costituzione del convenuto

  • art. 168 bis, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato nei motivi con riferimento alla costituzione e alla trattazione

  • art. 171, comma 3, c.p.c.

    richiamato nei motivi con riferimento alla costituzione del convenuto

  • art. 293, comma 1, c.p.c.

    la parte dichiarata contumace può costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, con perdita di tale qualità

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma statuizione

  • art. 174 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma statuizione

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma statuizione

  • art. 188 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma statuizione

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma statuizione

  • art. 24 Cost.

    evocato a sostegno della tutela del diritto di difesa e dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della procura

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo e delle garanzie difensive

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 226 c.p.c.

    applicabile anche alla querela di falso proposta in via principale e non solo a quella incidentale

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici, non sono intellegibili o non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mancata contestazione di un fatto non incide sulla verifica delle condizioni di ammissibilità di una domanda o di un mezzo di impugnazione, perché attiene al merito e non alla proponibilità della domanda stessa.
  • La querela di falso non è lo strumento per contestare il solo contenuto ideologico di un documento se la falsità dedotta non investe l'attività percepita o attestata dal pubblico ufficiale nei limiti della sua funzione.
  • L'erronea qualificazione della querela di falso come principale o incidentale non è decisiva se la declaratoria di inammissibilità si fonda su una ragione autonoma, quale l'inidoneità dell'oggetto della falsità dedotta.
  • Se il giudice decide su una questione di puro diritto senza previa interlocuzione delle parti, non sorge nullità automatica della sentenza: è necessario che l'errore di diritto sia concretamente dedotto e sia stato effettivamente consumato.
  • La parte dichiarata contumace può costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni; una volta costituita, perde la qualità di contumace.
  • La procura alle liti apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione consente al difensore dell'appellato di proporre appello incidentale; la collocazione formale della procura non restringe i poteri difensivi attribuiti dalla legge.
  • Per censurare in cassazione la liquidazione delle spese o il mancato rispetto dei parametri tariffari occorre indicare puntualmente gli errori, le voci tariffarie violate e le singole spese asseritamente escluse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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