Cassazione Civile, Ordinanza n. 24154/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio carrabile su una strada rurale. Il debitore originario aveva proposto opposizione al precetto, poi proseguita dagli eredi. In cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi: (1) violazione di norme del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e degli artt. 615 e 617 c.p.c., sostenendo che l'esecuzione dell'ordine avrebbe richiesto opere vietate e penalmente sanzionate sull'alveo di un torrente; (2) violazione dell'art. 1145, comma 2, c.c., sempre in relazione all'esecuzione del precetto e alla natura del bene attraversato; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c.; (4) violazione dell'art. 612 c.p.c.; (5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. In sostanza, i ricorrenti cercavano di far valere l'illiceità o l'impossibilità giuridica di eseguire il titolo, assumendo che il passaggio carrabile avrebbe comportato lavori vietati sul demanio fluviale e avrebbe richiesto un'autorizzazione amministrativa mancante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure riproponessero questioni già esaminate e decise nel giudizio di merito, dunque non più deducibili in sede di opposizione all'esecuzione quando si tratti di fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo giudiziale. Ha inoltre rilevato che il motivo sulla motivazione mirava in realtà a contestarne la sufficienza, profilo non più scrutinabile dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e che il motivo sul fatto decisivo non indicava un vero fatto storico, ma questioni e argomentazioni. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando un uso abusivo del mezzo di impugnazione, li ha condannati anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha dato inoltre atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo ad abundantiam; la Corte di merito lo aveva evocato per escludere la rilevanza, nei rapporti tra privati, della circostanza che il tracciato della servitù insistesse anche su beni demaniali, ma la Cassazione non fonda su tale norma la decisione, che poggia sull'inammissibilità delle questioni già coperte dal giudicato.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'opponibilità di fatti impeditivi del titolo; la Corte afferma che tali fatti, se anteriori e già deducibili nel giudizio di cognizione, non sono proponibili in opposizione all'esecuzione di titolo giudiziale.
Richiamato dai ricorrenti in collegamento con l'opposizione esecutiva; la Corte non accoglie la prospettiva difensiva perché le doglianze attengono al merito già definito nel giudizio di cognizione.
La censura di difetto di motivazione è dichiarata inammissibile perché, sotto la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.
È il parametro invocato per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono ritenute inammissibili perché dirette a riproporre questioni già definitivamente decise.
Richiamato in relazione al dedotto vizio motivazionale; la Corte nega che ricorra una nullità della sentenza, non essendo denunciata un'anomalia motivazionale radicale.
L'omesso esame è denunciabile solo per un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso; non per questioni giuridiche o argomentazioni. Nel caso concreto la censura è inammissibile perché volta a contestare l'applicazione di norme e non l'omesso esame di un fatto storico.
Invocato dai ricorrenti per la disciplina dell'esecuzione degli obblighi di fare; la Corte non ne ravvisa la violazione, poiché il nucleo della doglianza è la riproposizione di questioni già coperte dal giudicato.
La Corte ritiene che l'inammissibilità manifesta del ricorso integri un abuso del processo, sanzionabile con la condanna equitativa alla somma in favore della controparte.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione, richiamata per il procedimento seguito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 6 CEDU
Richiamato nel ragionamento sull'abuso del processo, quale contrappeso all'esigenza di strumenti dissuasivi contro impugnazioni pretestuose.
artt. 96, 97 e 93 R.D. 25 luglio 1904, n. 523
Richiamati nei motivi per sostenere il divieto di opere sull'alveo torrentizio; la Corte non entra nel merito perché la questione è preclusa dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su titolo giudiziale non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi anteriori alla maturazione delle preclusioni nel processo che ha formato il titolo; tali questioni dovevano essere fatte valere nel giudizio di cognizione.
- La denuncia di violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. o del vizio motivazionale è ammissibile in cassazione solo quando la motivazione manchi del tutto o presenti un'anomalia radicale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentarne l'insufficienza o la mancata trattazione di profili giuridici.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, che sia decisivo e controverso; non consente di censurare questioni giuridiche, interpretazioni normative o argomentazioni difensive.
- La riproposizione in cassazione di questioni già definitivamente risolte nel merito, specie quando diretta a neutralizzare un diritto già accertato con giudicato, integra un ricorso inammissibile.
- Un ricorso manifestamente inammissibile e meramente dilatorio può essere sanzionato come abuso del processo con condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alle spese di lite.
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