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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13330/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Tre soggetti avevano convenuto una banca chiedendo di accertare la nullità o gratuità di due mutui fondiari per asserita applicazione di tassi usurari, con conseguente rideterminazione delle rate, restituzione di quanto indebitamente percepito e risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata rigettata perché la tesi dell'usurarietà si fondava sulla sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, ritenuta erronea, e perché singolarmente i tassi pattuiti restavano sotto soglia; il tribunale aveva anche respinto le richieste istruttorie di CTU e di esibizione dei piani di ammortamento. In appello i mutuatari avevano insistito sulla necessità di CTU, sull'inclusione nel TEG di spese e commissioni, sulla rilevanza del costo occulto derivante dal piano di ammortamento e sulla nullità della clausola di determinazione degli interessi. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo tardive nuove allegazioni introdotte solo in comparsa conclusionale e infondate le censure di merito. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) omessa o illogica motivazione sul diniego di CTU; 2) violazione delle norme su esibizione documentale, mandato e accesso alla documentazione bancaria per la mancata decisione sulla richiesta di produzione dei piani di ammortamento; 3) ammissibilità delle deduzioni nuove contenute nelle note conclusive; 4) violazione della disciplina antiusura e delle norme sul mutuo, contestando il rigetto della tesi dell'onnicomprensività e del regime finanziario composto; 5) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla determinatezza del tasso e sulla nullità della clausola, per mancato rilievo officioso della nullità. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, rilevando che la motivazione d'appello era sufficiente e comprensibile, che il tema di spese e commissioni era tardivo, che non vi era sommatoria consentita tra interessi corrispettivi e moratori né rilevanza della commissione di estinzione anticipata, che il piano di ammortamento alla francese non implicava anatocismo o capitalizzazione illecita e che la nullità non era rilevabile d'ufficio in assenza di tempestiva allegazione dei relativi fatti. È stata inoltre dichiarata inammissibile l'intervenuta costituzione in cassazione del cessionario del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dei mutuatari, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato il rigetto delle domande di usurarietà e di restituzione. Ha dichiarato inammissibile l'intervento del soggetto che si era costituito come cessionario del credito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della banca, con compensazione integrale tra ricorrenti e interveniente. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per censurare il diniego di consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul punto fosse già contenuta nella sentenza d'appello e che la CTU non fosse necessaria alla luce delle questioni di diritto e della tardività di nuove allegazioni.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione o motivata in modo apparente.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di esibizione dei piani di ammortamento; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile perché la controversia era stata decisa su profili di inammissibilità e infondatezza in diritto, non su difetto di prova.

  • art. 263 c.p.c.

    Citate insieme all'art. 210 c.p.c. nei motivi di ricorso sulla produzione documentale, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di produzione e rendiconto documentale, senza che la Corte ne ricavasse conseguenze favorevoli.

  • art. 119 TUB

    Invocato dai ricorrenti per ottenere documentazione bancaria; la Corte ha considerato irrilevante la censura nel caso concreto.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte ha affermato che le nuove deduzioni su spese e commissioni erano tardive perché introdotte solo in comparsa conclusionale, oltre i termini di preclusione per l'integrazione della domanda e delle allegazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla Corte nel chiarire che la mancata ammissione di mezzi istruttori integra vizio solo se si traduce in errata applicazione dell'onere della prova o nell'omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto ciò non ricorreva.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato unitamente alla legge antiusura per contestare il superamento del tasso soglia; la Corte ha ribadito che non è consentita la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108

    La disciplina antiusura è stata richiamata come parametro della verifica del tasso soglia; la Corte ha escluso che imponesse la sommatoria dei diversi tassi o l'inclusione di costi non pattuiti o estranei al regolamento contrattuale.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la gratuità del mutuo in caso di usura; la Corte ha negato il presupposto dell'usurarietà e quindi l'applicazione della sanzione invocata.

  • art. 821 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per affermare il regime semplice degli interessi; la Corte ha ritenuto infondata la deduzione circa un costo occulto da capitalizzazione composta.

  • art. 117 TUB

    Richiamato sia per la dedotta nullità della clausola sugli interessi sia per sostenere la necessità di pattuizione espressa del regime di calcolo; la Corte ha escluso la nullità e ha ricondotto il piano di ammortamento al contenuto contrattuale.

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamata in tema di anatocismo e determinazione degli interessi; la Corte non ha accolto la tesi dei ricorrenti sulla necessità di un patto espresso per il regime composto nel caso concreto.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della clausola di interessi per violazione di norme imperative; la Corte ha escluso la nullità perché le allegazioni erano tardive e comunque infondate.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti del contratto e alla determinatezza del tasso; la Corte ha ritenuto che il contratto indicasse numericamente il tasso pattuito.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato come norma violata dalla clausola sugli interessi; la Corte non ha ravvisato nullità o frode alla legge.

  • art. 1346 c.c.

    Invocato per dedurre indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; la Corte ha escluso il vizio osservando che il tasso era numericamente determinato.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità assoluta della clausola; la Corte ha escluso che i presupposti di nullità fossero tempestivamente allegati e comunque ha respinto la censura nel merito.

  • art. 116 TUB

    Richiamato con l'art. 117 TUB dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale fonte della modifica che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella verifica dell'usura nei contratti di mutuo non è consentita la sommatoria automatica tra interessi corrispettivi e interessi moratori, perché i due tassi operano su presupposti diversi e non omogenei.
  • La verifica del superamento del tasso soglia deve essere condotta separatamente per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, secondo i parametri normativi applicabili, senza includere elementi estranei o non tempestivamente allegati.
  • Le nuove allegazioni in fatto introdotte solo in comparsa conclusionale o comunque oltre le preclusioni processuali non possono fondare l'accoglimento della domanda né consentono un rilievo officioso della nullità.
  • La nullità contrattuale è rilevabile d'ufficio solo se i fatti costitutivi della nullità sono già stati tempestivamente introdotti e acquisiti nel giudizio di merito.
  • La mancata ammissione di una CTU o di un mezzo istruttorio rileva in cassazione solo se incide sull'onere della prova o su un fatto decisivo effettivamente idoneo a scardinare la ratio decidendi, non quando il rigetto deriva da ragioni di diritto o da tardività delle allegazioni.
  • Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, la sola presenza di rate costanti e la struttura del piano non implicano di per sé capitalizzazione illecita o anatocismo, ove il contratto indichi i parametri essenziali del finanziamento e il piano sia parte del regolamento contrattuale.
  • La commissione di estinzione anticipata non integra, ai fini antiusura, un costo remunerativo del denaro per la durata del rapporto e non può essere sommata agli interessi per verificare il tasso soglia.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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