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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13266/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notificazione, prima di un avviso bonario relativo a IVA non versata per l'anno d'imposta 2011 e poi della cartella di pagamento, effettuata via PEC. La società ha impugnato gli atti davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, nullità o inesistenza della notifica della cartella, inesistenza giuridica dell'avviso bonario per difetto di potere del sottoscrittore, carenza di motivazione, decadenza dell'azione impositiva e mancato computo analitico degli interessi. La CTR ha riformato la decisione di primo grado ritenendo valida la notifica via PEC e infondate le altre doglianze. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: 1) omessa o contraddittoria motivazione e nullità della sentenza per non avere considerato la contumacia dell'agente della riscossione e la necessità di produrre l'originale della cartella disconosciuta ex art. 2719 c.c.; 2) violazione del CAD per la validità della cartella notificata via PEC in formato PDF senza firma digitale .p7m e senza attestazione di conformità; 3) dedotta violazione del precedente giurisprudenziale e dei principi di uguaglianza e certezza del diritto, richiamando un'ordinanza del 2018; 4) violazione degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse inesistente e non sanabile; 5) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sulla liquidazione automatizzata, per asserita inesistenza dell'avviso bonario sottoscritto da funzionario privo di poteri; 6) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, perché avviso e cartella sarebbero stati emessi oltre termini che il ricorrente riteneva perentori; 7) nullità della sentenza e omesso esame della censura sul mancato computo analitico degli interessi, lamentando che la cartella non consentisse di verificare i criteri di calcolo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi, quarti, quinti e sesti motivi, affermando che la notifica della cartella via PEC in formato PDF è valida senza necessità di firma digitale .p7m né di ulteriori attestazioni di conformità; che l'atto è imputabile all'amministrazione se chiaramente riferibile all'ufficio competente; che la delega di firma del funzionario dell'avviso bonario era sufficiente e non era richiesta la qualifica dirigenziale; e che i termini dell'attività di liquidazione automatizzata sono interni e non perentori, sicché non determinano decadenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a censurare un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam e comunque non decisivo; il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata trascritta la cartella impugnata nel ricorso. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149-bis c.p.c.

    non applicabile alla notificazione delle cartelle esattoriali, disciplinata da normativa speciale

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    regola speciale della notificazione della cartella di pagamento, anche a mezzo PEC

  • art. 2719 c.c.

    richiamato per il disconoscimento della copia, ma ritenuto non dirimente in assenza di contestazioni puntuali sulla conformità della copia informatica

  • artt. 20, 22 e 23 CAD

    non impongono, per la cartella notificata via PEC, la firma digitale .p7m né ulteriori formalità se la trasmissione telematica garantisce la riferibilità dell'atto

  • art. 23-bis CAD

    invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che la copia informatica notificata via PEC necessiti di attestazione di conformità per essere valida

  • art. 23-ter CAD

    invocato dalla ricorrente; la Corte ritiene sufficiente la trasmissione telematica dell'atto in PDF

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    applicabile anche alle notifiche della cartella per il rinvio dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; il vizio è sanato se l'atto raggiunge il suo scopo

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza della notifica, ma la Corte esclude il vizio radicale

  • art. 6, comma 5, L. 212/2000

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'invalidità degli atti successivi; la Corte non ravvisa violazioni decisive

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione a trasparenza e motivazione dell'atto

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    le attività di liquidazione automatizzata hanno natura interna e procedimentale; non sono soggette a un termine perentorio di decadenza nei termini sostenuti dalla ricorrente

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    come l'art. 36-bis, disciplina attività interne di liquidazione automatizzata, non una decadenza per il loro superamento temporale

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    la cartella è valida se conforme al modello ministeriale e inequivocamente riferibile all'organo emittente, senza necessità di sottoscrizione autografa o digitale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 19-bis L. 53/1994

    richiamato nel precedente citato dalla CTR a sostegno della legittimità della notifica del file PDF via PEC

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    norma processuale evocata per i motivi di ricorso in cassazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale

  • art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.

    usato per denunciare nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento è valida anche se il documento allegato è in formato PDF e non reca firma digitale .p7m, purché l'atto sia inequivocamente riferibile all'ufficio competente; la trasmissione telematica è di per sé idonea a garantire la riferibilità dell'atto.
  • Per la validità della cartella di pagamento non è necessaria una sottoscrizione autografa o digitale, essendo sufficiente la conformità al modello ministeriale e la riconducibilità dell'atto all'organo amministrativo emittente.
  • In tema di notifiche degli atti della riscossione, l'eventuale vizio della notificazione è sanato se l'atto raggiunge comunque il suo scopo, cioè giunge nella sfera di conoscenza del destinatario che lo impugna tempestivamente.
  • Negli atti di liquidazione automatizzata, ciò che rileva è la riferibilità dell'atto all'ufficio e non la qualifica dirigenziale del sottoscrittore; una delega di firma interna è sufficiente e non richiede particolari formalità esterne ulteriori.
  • I termini che scandiscono le attività interne di liquidazione automatizzata hanno natura procedimentale e non determinano decadenza dell'amministrazione; la decadenza riguarda, invece, il termine per la notificazione della cartella al contribuente.
  • In cassazione è inammissibile censurare un passaggio motivazionale meramente ad abundantiam, perché non integra ratio decidendi; parimenti, una censura sulla motivazione di una cartella è inammissibile se il ricorrente non trascrive nel ricorso il contenuto dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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