Cassazione Civile, Ordinanza n. 13266/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione, prima di un avviso bonario relativo a IVA non versata per l'anno d'imposta 2011 e poi della cartella di pagamento, effettuata via PEC. La società ha impugnato gli atti davanti al giudice tributario deducendo, tra l'altro, nullità o inesistenza della notifica della cartella, inesistenza giuridica dell'avviso bonario per difetto di potere del sottoscrittore, carenza di motivazione, decadenza dell'azione impositiva e mancato computo analitico degli interessi. La CTR ha riformato la decisione di primo grado ritenendo valida la notifica via PEC e infondate le altre doglianze. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: 1) omessa o contraddittoria motivazione e nullità della sentenza per non avere considerato la contumacia dell'agente della riscossione e la necessità di produrre l'originale della cartella disconosciuta ex art. 2719 c.c.; 2) violazione del CAD per la validità della cartella notificata via PEC in formato PDF senza firma digitale .p7m e senza attestazione di conformità; 3) dedotta violazione del precedente giurisprudenziale e dei principi di uguaglianza e certezza del diritto, richiamando un'ordinanza del 2018; 4) violazione degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., sostenendo che la notifica fosse inesistente e non sanabile; 5) violazione dello Statuto del contribuente e delle norme sulla liquidazione automatizzata, per asserita inesistenza dell'avviso bonario sottoscritto da funzionario privo di poteri; 6) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, perché avviso e cartella sarebbero stati emessi oltre termini che il ricorrente riteneva perentori; 7) nullità della sentenza e omesso esame della censura sul mancato computo analitico degli interessi, lamentando che la cartella non consentisse di verificare i criteri di calcolo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi, quarti, quinti e sesti motivi, affermando che la notifica della cartella via PEC in formato PDF è valida senza necessità di firma digitale .p7m né di ulteriori attestazioni di conformità; che l'atto è imputabile all'amministrazione se chiaramente riferibile all'ufficio competente; che la delega di firma del funzionario dell'avviso bonario era sufficiente e non era richiesta la qualifica dirigenziale; e che i termini dell'attività di liquidazione automatizzata sono interni e non perentori, sicché non determinano decadenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a censurare un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam e comunque non decisivo; il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata trascritta la cartella impugnata nel ricorso. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 149-bis c.p.c.
non applicabile alla notificazione delle cartelle esattoriali, disciplinata da normativa speciale
art. 26 d.P.R. 602/1973
regola speciale della notificazione della cartella di pagamento, anche a mezzo PEC
art. 2719 c.c.
richiamato per il disconoscimento della copia, ma ritenuto non dirimente in assenza di contestazioni puntuali sulla conformità della copia informatica
artt. 20, 22 e 23 CAD
non impongono, per la cartella notificata via PEC, la firma digitale .p7m né ulteriori formalità se la trasmissione telematica garantisce la riferibilità dell'atto
art. 23-bis CAD
invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che la copia informatica notificata via PEC necessiti di attestazione di conformità per essere valida
art. 23-ter CAD
invocato dalla ricorrente; la Corte ritiene sufficiente la trasmissione telematica dell'atto in PDF
art. 156, comma 3, c.p.c.
applicabile anche alle notifiche della cartella per il rinvio dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; il vizio è sanato se l'atto raggiunge il suo scopo
art. 160 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza della notifica, ma la Corte esclude il vizio radicale
art. 6, comma 5, L. 212/2000
invocato dalla ricorrente per sostenere l'invalidità degli atti successivi; la Corte non ravvisa violazioni decisive
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione a trasparenza e motivazione dell'atto
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
le attività di liquidazione automatizzata hanno natura interna e procedimentale; non sono soggette a un termine perentorio di decadenza nei termini sostenuti dalla ricorrente
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
come l'art. 36-bis, disciplina attività interne di liquidazione automatizzata, non una decadenza per il loro superamento temporale
art. 25 d.P.R. 602/1973
la cartella è valida se conforme al modello ministeriale e inequivocamente riferibile all'organo emittente, senza necessità di sottoscrizione autografa o digitale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 19-bis L. 53/1994
richiamato nel precedente citato dalla CTR a sostegno della legittimità della notifica del file PDF via PEC
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma processuale evocata per i motivi di ricorso in cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
usato per denunciare nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento è valida anche se il documento allegato è in formato PDF e non reca firma digitale .p7m, purché l'atto sia inequivocamente riferibile all'ufficio competente; la trasmissione telematica è di per sé idonea a garantire la riferibilità dell'atto.
- Per la validità della cartella di pagamento non è necessaria una sottoscrizione autografa o digitale, essendo sufficiente la conformità al modello ministeriale e la riconducibilità dell'atto all'organo amministrativo emittente.
- In tema di notifiche degli atti della riscossione, l'eventuale vizio della notificazione è sanato se l'atto raggiunge comunque il suo scopo, cioè giunge nella sfera di conoscenza del destinatario che lo impugna tempestivamente.
- Negli atti di liquidazione automatizzata, ciò che rileva è la riferibilità dell'atto all'ufficio e non la qualifica dirigenziale del sottoscrittore; una delega di firma interna è sufficiente e non richiede particolari formalità esterne ulteriori.
- I termini che scandiscono le attività interne di liquidazione automatizzata hanno natura procedimentale e non determinano decadenza dell'amministrazione; la decadenza riguarda, invece, il termine per la notificazione della cartella al contribuente.
- In cassazione è inammissibile censurare un passaggio motivazionale meramente ad abundantiam, perché non integra ratio decidendi; parimenti, una censura sulla motivazione di una cartella è inammissibile se il ricorrente non trascrive nel ricorso il contenuto dell'atto impugnato.
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