Cassazione Civile, Ordinanza n. 13260/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, riferita a una cartella di pagamento per IVA dell'anno d'imposta 2003. Ha dedotto, in sintesi, l'omessa o invalida notifica della cartella presupposta, la prescrizione del credito tributario e delle poste accessorie, nonché questioni sulla regolarità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e sulla sua legittimazione processuale. In appello ha riproposto anche l'eccezione di giudicato esterno, fondata su una precedente sentenza della CTP di Novara, e ha censurato la statuizione sulle spese. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 139 c.p.c. per asserita invalidità della notifica della cartella a persona indicata come familiare convivente; 2) omesso esame di fatti decisivi circa la illeggibilità delle firme sull'avviso di ricevimento; 3) violazione dell'art. 2953 c.c. per avere la CTR applicato la prescrizione decennale al credito IVA anziché quella quinquennale; 4) violazione degli artt. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno; 5) nullità della sentenza per asserita decisione su questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; 6) omesso esame del fatto decisivo del passaggio in giudicato della sentenza invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla notifica della cartella, confermando la validità della consegna ex art. 139 c.p.c. in quanto effettuata presso l'abitazione della destinataria a persona qualificatasi familiare convivente, con onere della prova contraria a carico della contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la doppia conforme e, comunque, perché diretto a ottenere una nuova valutazione di merito. Ha respinto il motivo sulla prescrizione, affermando che per i crediti IVA si applica il termine ordinario decennale e non quello quinquennale. Ha poi respinto i motivi sul giudicato esterno, osservando che l'efficacia preclusiva della precedente sentenza presuppone la sua rituale produzione in giudizio con attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.; in difetto, la CTR ha correttamente escluso di poter verificare la definitività della pronuncia invocata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
Norma richiamata come base dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento emessa in relazione alla cartella presupposta.
La notifica presso l'abitazione del destinatario a persona di famiglia convivente o addetta alla casa è valida; la presenza e la qualità dichiarata del consegnatario fanno presumere la regolarità della consegna, superabile solo con prova specifica della sua estraneità o occasionalità della presenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del primo motivo di ricorso, poi respinto perché la CTR ha correttamente applicato la disciplina della notificazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto alle anomalie motivazionali radicali; non consente una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale per conversione del termine breve; la Corte precisa che tale meccanismo opera solo per i titoli giudiziali e non muta il termine sostanziale del tributo.
Per i tributi erariali, tra cui l'IVA, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.
La Corte esclude che l'obbligazione tributaria IVA rientri tra le obbligazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale.
Il giudicato esterno, se validamente provato, ha efficacia preclusiva; nel caso concreto non è stato riconosciuto per difetto di prova della definitività della sentenza invocata.
La prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno richiede la produzione della decisione munita dell'attestazione di cancelleria.
Non vi è violazione del contraddittorio quando il rilievo del giudicato esterno riguarda un tema già introdotto dalle parti e attiene al difetto di prova della sua formazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione eseguita presso l'abitazione del destinatario a persona qualificatasi come familiare convivente è valida, salvo che il destinatario fornisca prova specifica e rigorosa dell'occasionalità della presenza o dell'estraneità del consegnatario al nucleo domestico.
- In tema di notificazioni, il certificato anagrafico o storico di famiglia, da solo, non è sufficiente a superare la presunzione di regolarità derivante dalla consegna del plico presso il domicilio del destinatario.
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o della prova, essendo riservato alle sole anomalie motivazionali radicali.
- Quando vi è doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- Per i tributi erariali, e in particolare per l'IVA, la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale; non opera la prescrizione quinquennale propria delle obbligazioni periodiche.
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina la conversione del termine di prescrizione sostanziale del tributo in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., che presuppone un titolo giudiziale.
- Il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio, ma la parte che lo invoca deve porre il giudice in condizione di accertarne l'effettiva formazione mediante la produzione della sentenza completa e munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
- L'eccezione di giudicato esterno non può essere accolta se manca la prova documentale tipica della definitività della decisione invocata, anche quando la questione sia stata discussa tra le parti.
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