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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13251/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a imposte di registro e ipotecarie collegate a un atto di compravendita, inizialmente assoggettato ai benefici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l. 194/2009 e poi revocati dall’Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio del ruolo, compensando le spese di lite per la ‘natura della decisione’. Il ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese, deducendo: 1) violazione degli artt. 46 e 15 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., perché la CTR avrebbe illegittimamente compensato le spese senza considerare che, fuori dai casi di definizione legale delle pendenze tributarie, l’art. 46, comma 3, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e che, in caso di cessazione della materia del contendere, opera la soccombenza virtuale/causalità; 2) in subordine, omesso esame di un fatto decisivo e comunque carenza assoluta di motivazione, poiché la compensazione richiede l’esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel mero riferimento alla natura della decisione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto che, nel processo tributario, quando la cessazione della materia del contendere deriva da un sopravvenuto annullamento/sgravio dell’atto impugnato, il giudice deve comunque regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale. La compensazione è ammessa solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; il generico richiamo alla ‘natura della decisione’ è insufficiente e la compensazione è illogica se il contribuente è stato costretto a proporre e coltivare il giudizio per la condotta dell’amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    L’estinzione per cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione o la permanenza delle spese a carico di chi le ha anticipate nei casi diversi dalle definizioni legali delle pendenze tributarie; va applicato il principio della soccombenza virtuale e la regolazione delle spese deve essere coerente con il caso concreto.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; il generico richiamo alla natura della decisione non basta.

  • art. 92 c.p.c.

    nella formulazione applicabile ratione temporis

    La disciplina della compensazione delle spese richiede l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni e una motivazione specifica; tali principi sono richiamabili anche nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sulla regolazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro invocato in via subordinata per censurare l’omesso esame/carenza motivazionale sulla compensazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell’esigenza di una motivazione effettiva della compensazione, in funzione del diritto di difesa.

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009

    Norma sostanziale da cui erano derivati i benefici fiscali poi revocati, all’origine della cartella impugnata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di sopravvenuto annullamento o sgravio dell’atto impugnato, il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, individuando la parte che ha dato causa alla lite.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario è consentita solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione; il mero riferimento alla ‘natura della decisione’ non integra una motivazione sufficiente.
  • Se il contribuente è stato costretto a instaurare o coltivare il giudizio per effetto del comportamento dell’amministrazione, la successiva condotta collaborativa o lo sgravio tardivo non giustificano, di regola, la compensazione delle spese.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel processo tributario non consente pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale, sicché la regolazione delle spese resta il luogo in cui si riflette la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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