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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13262/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società, poi fallita, l’omessa effettuazione della ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% sugli utili ritenuti distribuiti ai soci in conseguenza di un accertamento induttivo di maggiori ricavi e di utili extracontabili, secondo la logica della ristretta base partecipativa. In primo grado la società aveva dedotto vizi di notifica e di contraddittorio, incongruenze degli importi, carenza di motivazione, difetto di prova della distribuzione occulta degli utili e illegittimità delle sanzioni, richiamando anche il contenzioso relativo all’accertamento societario presupposto. Dopo la declaratoria di fallimento e l’interruzione del giudizio, la curatela non si era costituita; in appello si erano invece costituite l’ex legale rappresentante della società fallita e la socia di maggioranza, poi sostituita dai propri eredi. La CTR aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima la pretesa impositiva ma rideterminando l’utile distribuito ai soci in euro 73.365, con conseguente ritenuta omessa calcolata al 12,5% su tale importo. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla procedura fallimentare e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riconoscere la legittimazione processuale dei soggetti subentrati al fallito senza prova dell’effettivo disinteresse della curatela; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., contestando la riduzione operata dalla CTR per la mancata considerazione dei costi correlati ai maggiori ricavi. Il controricorso e ricorso incidentale dei resistenti ha a sua volta censurato, sempre ex art. 360, n. 5, c.p.c., la metodologia ricostruttiva dell’Ufficio in tema di rimanenze e costo del venduto, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere che l’errore contabile riguardasse solo le rimanenze finali del 2013 e non anche quelle iniziali.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha ritenuto infondato il primo motivo dell’Amministrazione perché, in materia tributaria e per rapporti d’imposta formatisi prima del fallimento, è sufficiente la mera inerzia oggettiva della curatela rispetto all’impugnazione dell’atto impositivo per radicare la legittimazione processuale straordinaria del fallito o dei soggetti che ne fanno le veci; non occorre dimostrare un ulteriore elemento soggettivo di disinteresse o una specifica valutazione di non convenienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito contabile e non a denunciare un omesso esame di fatto storico decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Analogamente ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, osservando che esso si risolveva in una contestazione dell’apprezzamento di merito circa rimanenze, costo del venduto e metodologia ricostruttiva dell’Ufficio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. n. 267 del 1942

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione processuale del soggetto fallito e dei soggetti subentrati; la Corte ha escluso che occorresse una prova ulteriore del disinteresse della curatela nel caso di impugnazione di atto impositivo relativo a presupposti anteriori al fallimento.

  • art. 43 R.D. n. 267 del 1942

    La Corte, richiamando Sezioni Unite, ha affermato che per i rapporti d’imposta formatisi prima del fallimento il fallito può impugnare l’atto se il curatore vi si astiene, essendo sufficiente la mera inerzia oggettiva dell’organo della procedura.

  • art. 2697 c.c.

    È stato invocato per sostenere che incombeva sulla parte resistente provare il disinteresse della curatela; la Corte ha ritenuto tale impostazione non corretta, perché per la legittimazione processuale straordinaria rileva la sola inerzia del curatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base del primo motivo del ricorso principale per denunciare violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non potendo essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per affermare gli oneri di specifica allegazione del fatto omesso, del dato da cui risulta e del momento in cui è stato introdotto nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. per evidenziare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione in tema di vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in capo alla ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, quando l’atto impositivo riguarda un rapporto d’imposta i cui presupposti si sono formati prima della dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale straordinaria del fallito a impugnare l’atto sussiste se il curatore resta oggettivamente inerte, senza che occorra dimostrare il motivo soggettivo dell’inerzia o un espresso disinteresse alla lite.
  • Ai fini della legittimazione del fallito o dei soggetti che si sostituiscono alla curatela, è decisiva la sola astensione dall’impugnazione dell’atto impositivo da parte dell’organo concorsuale; una diversa valutazione di convenienza economica non assume rilievo quando non vi sia stata un’attivazione processuale della curatela sul medesimo rapporto d’imposta.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l’esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è consentito trasformare tale motivo in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di revisione del ragionamento contabile del giudice di merito.
  • La censura per omesso esame di fatto decisivo deve indicare in modo puntuale il fatto storico pretermesso, il dato da cui esso risulta, il momento e il modo in cui è stato introdotto nel processo, nonché la sua decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La contestazione della metodologia di ricostruzione del reddito o delle rimanenze, quando implica soltanto una diversa lettura del materiale istruttorio o delle risultanze contabili, esula dal sindacato di legittimità e non integra il vizio motivazionale denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLiquidazione giudizialeRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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