Cassazione Civile, Ordinanza n. 41968/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un dipendente comunale, il quale sosteneva di avere realizzato un programma software per la gestione dei tributi e di esserne titolare, almeno ai fini patrimoniali o comunque ai fini della pretesa azionata. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado e accogliendo l'appello del Comune, ha invece ritenuto che il programma fosse stato creato dal dipendente nell'ambito delle sue mansioni presso il settore tributi, con conseguente spettanza al Comune del diritto di utilizzazione economica e insussistenza di un danno da illecito utilizzo da parte dell'ente. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che l'appello del Comune fosse inammissibile per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la questione del rapporto di dipendenza e quella relativa all'art. 11 l. n. 633/1941 non sarebbero state ritualmente riproposte dal Comune in appello, con asserita ultrapetizione; 3) violazione degli artt. 11 e 12-bis l. n. 633/1941, poiché l'art. 11 riguarderebbe solo opere create sotto commissione e pubblicate a nome dell'ente, mentre l'art. 12-bis richiederebbe un accertamento specifico circa la creazione del programma nell'ambito delle mansioni, che il giudice di merito avrebbe omesso o comunque male valutato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello del Comune era sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c., potendo anche riproporre le stesse ragioni già svolte in primo grado purché idonee a censurare puntualmente la sentenza impugnata. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che nei motivi di appello del Comune il rapporto di lavoro e le mansioni del dipendente nel settore tributi costituivano il nucleo delle censure. Quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui contestava l'applicazione dell'art. 12-bis l. n. 633/1941, perché la Corte territoriale aveva accertato che il software era stato creato proprio nell'ambito delle mansioni del dipendente nel settore specifico; inammissibile nella parte riferita all'art. 11 l. n. 633/1941, perché quella parte della motivazione della sentenza d'appello era stata resa ad abundantiam e quindi non era decisiva ai fini della ratio decidendi. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Ai fini della specificità dei motivi d'appello non è necessaria una formulazione nuova o aggiuntiva delle ragioni di fatto e di diritto, potendo bastare anche la riproposizione di quelle già svolte, purché la critica alla decisione impugnata sia chiara, puntuale e consenta di cogliere il contenuto delle censure.
La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice di appello decide su questioni che erano comunque devolute mediante i motivi di gravame, come avvenuto per il rapporto di lavoro e le mansioni del dipendente.
Le questioni che costituiscono il nucleo delle censure di appello non possono dirsi non riproposte se risultano espressamente o chiaramente contenute nei motivi di gravame del soccombente.
La Corte richiama la norma solo in via aggiuntiva, ritenendo che il relativo passaggio motivazionale della sentenza d'appello fosse ad abundantiam e quindi non decisivo ai fini della conferma della decisione.
Il diritto di utilizzazione economica del programma informatico spetta al datore di lavoro quando il software sia creato dal dipendente nell'ambito delle sue mansioni; non è sufficiente il mero rapporto di lavoro subordinato, occorrendo il collegamento con le mansioni specifiche affidate.
Nel ricorso per cassazione devono essere riportati i motivi di appello nei limiti necessari a consentire il controllo sulla specificità delle censure e sulla correttezza della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rilevata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., la specificità non richiede necessariamente l'introduzione di ragioni del tutto nuove, ma la formulazione di una critica intelligibile e puntuale alla sentenza di primo grado, idonea a delimitarne il devolutum.
- Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice di appello decide su questioni che risultano effettivamente devolute dai motivi di gravame, anche se riformulate in termini sintetici o sostanzialmente coincidenti con le difese già svolte.
- In tema di programmi informatici creati dal dipendente, la titolarità dello sfruttamento economico in capo al datore di lavoro presuppone l'accertamento che l'opera sia stata realizzata nell'ambito delle mansioni affidate, non essendo sufficiente la mera esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
- Quando una parte della motivazione è resa ad abundantiam, essa è priva di efficacia decisoria; il motivo di ricorso diretto avverso tale passaggio è inammissibile se non incide sulla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire la reale base decisoria della pronuncia impugnata; attaccare argomentazioni marginali o solo rafforzative non è sufficiente a ottenere la cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41942/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41943/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41944/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41945/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41946/2021 del 30/12/2021
- ordinanza_civile · 30 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41947/2021 del 30/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →