Cassazione Civile, Ordinanza n. 06091/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione forzata presso terzi promossa nei confronti della debitrice, quest'ultima propose opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. L'opposizione fu accolta dal Tribunale, con condanna della società opposta alla restituzione di una somma; in appello la decisione fu parzialmente riformata, con riduzione dell'importo da restituire e compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi. La debitrice ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la compensazione delle spese fosse illegittima perché la soccombenza della società resistente sarebbe stata coperta da giudicato e perché, comunque, non vi sarebbero stati validi presupposti per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la corte d'appello, avendo parzialmente riformato la sentenza di primo grado, poteva procedere a una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado sulla base dell'esito complessivo della controversia. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese perché sorretta da specifici e adeguatamente motivati "giusti motivi", individuati nella sopravvenienza di un giudicato esterno decisivo sull'oggetto dell'opposizione, che aveva sostanzialmente assorbito le questioni proposte con l'appello della società opposta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Indica il rimedio di opposizione all'esecuzione proposto dalla debitrice nel corso della procedura esecutiva.
Richiamato come parametro della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
Per i giudizi iniziati prima del luglio 2009, consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi esplicitamente motivati.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'asserita copertura da giudicato della soccombenza della controparte.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Citato solo incidentalmente, ma la Corte ha dichiarato superflua ogni ulteriore considerazione su tale profilo perché il ricorso era comunque manifestamente infondato.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, quando la sentenza di primo grado viene parzialmente riformata, il giudice può rideterminare integralmente le spese di entrambi i gradi in base all'esito complessivo della lite, e non solo sulla base dell'esito del singolo grado.
- Per i giudizi soggetti alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. anteriore alla riforma del 2009, la compensazione delle spese è legittima non solo in caso di soccombenza reciproca, ma anche quando il giudice indichi specificamente nella motivazione altri giusti motivi concreti e pertinenti alla controversia.
- La sopravvenienza di un giudicato esterno decisivo sull'oggetto del giudizio può costituire un valido giusto motivo per compensare integralmente le spese, specie quando essa assorba di fatto le questioni devolute in appello.
- La censura sulla regolazione delle spese è infondata se la motivazione del giudice di merito è specifica, coerente e ancorata a circostanze concrete della controversia, non a formule generiche.
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