Cassazione Civile, Ordinanza n. 20979/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare nei confronti dell'ex amministratore di una società di capitali poi fallita. Il tribunale aveva condannato l'amministratore al risarcimento del danno per avere, tra l'altro, contabilizzato due fatture relative a operazioni inesistenti, non contestandole e consentendo la formazione di una passività fittizia ceduta a una banca, nonché per avere omesso di attivarsi dopo l'azzeramento del capitale sociale per perdite, continuando nel frattempo l'attività sociale e compiendo nuove operazioni. La corte d'appello ha confermato la condanna, ritenendo che la falsa rappresentazione in bilancio di passività inesistenti e la prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale avessero contribuito allo squilibrio patrimoniale e all'insolvenza; ha inoltre ritenuto non provata l'idoneità dei versamenti soci a ripianare le perdite e ha liquidato il danno con il criterio differenziale dei netti patrimoniali. In cassazione l'amministratore ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e sull'onere della prova, sostenendo che il danno era stato ancorato all'ammissione al passivo del credito ceduto alla banca e che la condotta successiva del curatore, nel non contestare quel credito e nel non promuovere revocazione, avrebbe interrotto il nesso causale; 2) violazione delle norme sull'obbligo di ricapitalizzazione o scioglimento e omessa pronuncia, sostenendo che i soci avevano rinunciato al rimborso dei finanziamenti e che la prosecuzione dell'attività era comunque compatibile con una liquidazione ordinata; 3) violazione delle norme sul risarcimento e sulla liquidazione equitativa del danno, contestando l'uso del criterio dei netti patrimoniali senza comparazione corretta tra bilanci e senza rettifiche contabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e ha rigettato il terzo motivo, precisando che il criterio dei netti patrimoniali può essere utilizzato in via equitativa quando la contabilità sia incompleta o inattendibile e quando sia impossibile ricostruire analiticamente gli specifici effetti dannosi delle condotte gestorie. La Corte ha inoltre escluso la mutatio libelli, osservando che i giudici di merito avevano fondato la responsabilità sugli stessi fatti storici, pur con diversa valutazione. Quanto alla rinuncia dei soci ai finanziamenti, la Corte ha ribadito che la natura delle dazioni deve essere provata e che, in mancanza di prova che fossero versamenti in conto capitale o a fondo perduto, non potevano essere considerati idonei a ripianare le perdite. Ha infine reputato inammissibile la censura sulla mancata omogeneizzazione delle situazioni patrimoniali comparate, perché non coglieva la ratio decidendi relativa all'irrilevanza, nel caso concreto, del lungo intervallo temporale tra azzeramento del capitale e fallimento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato ai fini della responsabilità dell'amministratore per cattiva gestione e violazione dei doveri inerenti alla carica
richiamato nel quadro dell'azione di responsabilità contro gli amministratori
richiamato sul riparto dell'onere della prova nei fatti posti a fondamento della responsabilità e della quantificazione del danno
invocato sotto il profilo della pretesa ultrapetizione, esclusa dalla Corte
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati
richiamato con riguardo alla gestione della società in presenza di perdite rilevanti e alla necessità di assumere misure conseguenti
richiamato per l'obbligo di ricostituzione del capitale sociale o di scioglimento in caso di riduzione sotto il minimo legale
richiamato per il criterio del risarcimento del danno conseguenza
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
art. 146, secondo comma, legge fall.
indicato come base dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare contro l'amministratore
richiamato nel testo ratione temporis per il divieto di nuove operazioni dopo la riduzione del capitale sotto il minimo legale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per gli effetti in tema di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità del curatore contro l'amministratore di società fallita, il danno può essere liquidato in via equitativa mediante il criterio dei netti patrimoniali solo quando la contabilità sociale sia incompleta o inattendibile e non consenta una ricostruzione analitica degli effetti dannosi, purché il giudice spieghi le ragioni dell'impossibilità di una diversa quantificazione.
- La contestazione sulla causazione del danno è infondata se i fatti storici posti a base della decisione di appello coincidono con quelli dedotti in primo grado, ancorché il giudice d'appello ne offra una diversa qualificazione o valorizzazione giuridica.
- La rinuncia dei soci al rimborso di somme versate alla società non può essere automaticamente considerata idonea a ripianare le perdite: occorre provare la natura dei versamenti, distinguendo tra finanziamenti, versamenti in conto capitale, a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale.
- In presenza di perdita integrale del capitale sociale e del conseguente obbligo di assumere le iniziative di legge, la prosecuzione dell'attività d'impresa e il compimento di nuove operazioni possono integrare una fonte di responsabilità dell'amministratore se collegati causalmente al dissesto.
- Chi contesta la liquidazione equitativa del danno deve colpire la concreta ratio decidendi della sentenza, non limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione contabile o osservazioni generiche non incidenti sulla motivazione decisiva.
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