Cassazione Civile, Sentenza n. 223/2021 del 12/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della CTR Sicilia n.131/2013 che aveva ridotto la base imponibile relativa a una plusvalenza per cessione di terreno (anno 2004, plusvalenza contestata Euro 98.888) accertata con avviso n. R.11305A400577/2009. L'Agenzia deduce tre motivi: (1) nullità per violazione dell'art.112 c.p.c. e art.360 c.p.c., n.4, perché la CTR avrebbe ridotto la base imponibile al 10% senza specifica censura; (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art.360 c.p.c., n.5; (3) violazione e falsa applicazione delle norme fiscali (DPR n.917/1986 art.67, comma 1, lett. b; D.L. n.223/2006 art.36, comma 2) sostenendo che sarebbe sufficiente la potenzialità edificatoria del terreno per tassare la plusvalenza.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Valuta preliminarmente che la questione è già stata trattata in precedente pronuncia di questa Corte (Cass. n.5326/15) e conforma il proprio giudizio a quella decisione. I motivi dell'Agenzia sono ritenuti inammissibili o infondati: il primo per carenza di autosufficienza della censura; il secondo perché la riformulazione dell'art.360 c.p.c., n.5 (D.L. n.83/2012 conv. L.134/2012) limita il sindacato sulla motivazione al caso di omissione di fatti decisivi oggetto di discussione; il terzo perché la CTR ha valutato correttamente il materiale probatorio, constatando l'assenza di prova concreta dell'avvio di un procedimento comunale di modifica della destinazione d'uso al momento della cessione, valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione (Euro 3.500,00 piu' spese forfettarie e accessori di legge).
Norme richiamate
Riferito alla presunta nullità della decisione per violazione delle norme sul contraddittorio; la Corte richiede specificità e autosufficienza delle censure in cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Invocato dall'Agenzia per vizi di motivazione procedurale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di autosufficienza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo le modifiche introdotte dal D.L. n.83/2012 (art.54) il sindacato di legittimità sulla motivazione è molto limitato: deducibile solo l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; la Corte applica questa limitazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato in relazione a presunte violazioni di norme di diritto; la Corte chiede argomentazioni specifiche e intelligibili per poter verificare la fondatezza della doglianza.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Riferimento ai requisiti di esposizione sommaria dei fatti richiesti per la cassazione; la Corte sottolinea l'obbligo di indicare elementi utili per la comprensione della controversia senza dover ricorrere ad altri atti processuali.
D.L. n.83/2012, art.54 (conv. L.134/2012)
Modifica l'art.360 c.p.c., n.5 restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte applica tale principio limitativo.
DPR n.917/1986, art.67, comma 1, lett. b)
Norma sul trattamento delle plusvalenze immobiliari; l'Agenzia sosteneva che la sola potenzialità edificatoria sarebbe sufficiente per tassare, ma la Corte ha ritenuto che occorra prova dell'effettivo avvio di procedure o elementi concreti, valutazione rimessa al giudice di merito.
D.L. n.223/2006, art.36, comma 2
Richiamato dall'Agenzia nel ragionamento sulla tassabilità delle plusvalenze; la Corte ha ritenuto la censura priva di specifiche argomentazioni che dimostrassero contrasto con tale norma.
Cass. n.5326/2015
Pronuncia precedente della Corte sulla stessa questione, cui la decisione si conforma, rafforzando il principio di adesione alla precedente statuizione.
Cass. n.13657/2018
Richiamata per il principio secondo cui, ai fini di imponibilità dei redditi diversi, rileva il momento di conclusione del contratto e non l'iscrizione tavolare; citazione a supporto della valutazione sull'emergere del reddito.
SS.UU. 8053/2014
Giurisprudenza di legittimità richiamata per definire i confini dell'anomalia motivazionale rilevabile in cassazione (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasti irriducibili, motivazione incomprensibile).
Cass. n.21756/2014 e Cass. n.15808/2008
Pronunce citate in tema di requisiti di autosufficienza e di esposizione dei fatti nel motivo di cassazione; la Corte ne applica i principi per valutare l'ammissibilità delle censure.
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere autosufficienti e contenere un'esposizione chiara e puntuale dei fatti e dei motivi di diritto; carenza di specificità rende il motivo inammissibile.
- Dopo la riforma (D.L. n.83/2012, conv. L.134/2012) il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità è molto limitato: solo omissioni o vizi gravi e formali della motivazione possono essere rilevati.
- La valutazione del materiale probatorio e la contestualizzazione degli elementi indiziari (es. avvio di procedimenti comunali per cambio destinazione d'uso) spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- Ai fini della tassazione della plusvalenza immobiliare non è sufficiente, in astratto, la mera potenzialità edificatoria: occorrono elementi concreti che dimostrino l'esistenza di una situazione che renda la plusvalenza effettiva al momento rilevante, valutazione gravata al giudice di merito.
- Se esiste una pronuncia di cassazione definitiva sulla stessa questione, le sezioni successive tendono a conformarsi a quella soluzione; ciò limita le possibilità di successo di ricorsi identici.
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