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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 221/2021 del 12/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Sicilia n.130/29/13 che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente contro la sentenza della CTP Palermo che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. R31205A400682/2009. L'Agenzia aveva accertato, ai fini IRPEF per l'anno 2004, una plusvalenza di Euro 110.447,32 derivante dalla cessione di un terreno ritenuto edificabile; il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR ridotto la base imponibile al 10% del valore senza specifica censura; (2) vizio motivazionale rispetto ad un fatto controverso e decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5; (3) violazione e falsa applicazione delle norme tributarie (D.P.R. n. 917/1986 art. 67 co.1 lett. b) e D.L. n. 223/2006 art. 36 co.2) ritenendo sufficiente la potenzialita' edificatoria ai fini della tassabilita' della plusvalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per carenza di autosufficienza e per la riformulazione restrittiva dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile al caso) che limita il sindacato sulla motivazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che la CTR abbia compiuto una valutazione di merito corretta nel ritenere che l'Ufficio non avesse fornito prova concreta dell'avvio di un procedimento comunale di modifica della destinazione d'uso al momento della cessione; tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e in linea con la giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e l'Agenzia è condannata alla rifusione delle spese di cassazione in favore della contribuente per complessivi Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Invocato dall'Agenzia per censurare la sentenza per eccesso di potere decisorio; la Corte ha ritenuto che la censura fosse inammissibile per carenza di autosufficienza delle argomentazioni riportate in ricorso

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Riferito alla nullità per violazione di norme di rito; la Corte ha valutato il motivo come carente di autosufficienza e quindi inammissibile

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012, lett. b), la Corte interpreta la norma in senso restrittivo: è deducibile in Cassazione solo l'omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti e la censura deve ravvisare una rilevante anomalia della motivazione (es. assenza totale di motivazione, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile)

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b)

    Norma citata in relazione alla tassabilità delle plusvalenze; la Corte ha ritenuto che ai fini dell'imposizione non fosse sufficiente la mera potenzialità edificatoria senza prove concrete dell'avvio dell'iter di modifica urbanistica

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia nella censura sulla qualificazione urbanistica del terreno; la Corte ha ritenuto la censura priva di argomentazioni specifiche e, sul merito, ha confermato che mancavano prove dell'avvio del procedimento comunale di variante

  • Giurisprudenza citata (Cass. n. 5326/2015; SS.UU. 8053/2014; Cass. n.13657/2018)

    La decisione si conforma a precedente cassazione divenuta definitiva (n.5326/15). Le SS.UU. 8053/2014 sono richiamate in tema di limite del sindacato sulle motivazioni. Cass.13657/2018 è richiamata per il principio che, ai fini di redditi diversi, rileva il momento di conclusione del contratto quale momento impositivo

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione devono essere autosufficienti e contenere gli elementi essenziali in modo puntuale; altrimenti sono dichiarate inammissibili
  • Dopo il D.L. n.83/2012 la Corte di legittimità limita il sindacato sulla motivazione: è sindacabile solo l'assenza o l'irrimediabile vizio formale della motivazione (assenza, apparente, contraddittoria o incomprensibile), non la mera insufficienza argomentativa del giudice di merito
  • Ai fini della tassabilità di una plusvalenza derivante da cessione di terreno ritenuto edificabile, non è sufficiente la sola potenzialità edificatoria: l'Amministrazione deve fornire prove concrete, ad esempio dell'avvio di un procedimento comunale di variante o di elementi che dimostrino in modo oggettivo la modificabilità urbanistica al tempo della cessione
  • La valutazione del materiale probatorio circa l'esistenza di indizi o prove di iniziative urbanistiche comunali è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata
  • Per i redditi diversi (plusvalenze) rileva il momento della conclusione del contratto che genera il diritto al corrispettivo e quindi il momento impositivo, non il mero trasferimento formale della proprietà

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