Cassazione Civile, Sentenza n. 220/2021 del 12/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della CTR Sicilia che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente contro la decisione della CTP di Palermo che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. RJP05A400683/2009. L'avviso aveva accertato, ai fini IRPEF per l'anno 2004, una plusvalenza di Euro 110.447,32 derivante dalla cessione di un terreno ritenuto edificabile. L'Agenzia deduce tre censure: (i) nullità della decisione per violazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c., n.4, perché la CTR avrebbe ridotto la base imponibile al 10% senza specifica censura; (ii) vizio motivazionale ex art.360 c.p.c., n.5 su fatto controverso e decisivo; (iii) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.917/1986 art.67 (lett. b) e del presunto principio secondo cui la sola potenzialità edificatoria sarebbe sufficiente ai fini della tassazione della plusvalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha dichiarato inammissibili per carenza di autosufficienza o non rilevanti le prime due censure alla luce dei requisiti di formulazione del ricorso e della limitazione del sindacato sulla motivazione dopo le modifiche normative (D.L. n.83/2012). Quanto al merito fiscale, la Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente valutato il materiale probatorio riservato al giudice di merito: l'Ufficio non ha fornito prova concreta dell'avvio di un procedimento comunale volto a modificare la destinazione d'uso al momento della cessione, per cui la deduzione della base imponibile al 10% è stata motivata e legittima. Conseguentemente il ricorso è rigettato e l'Agenzia condannata alla rifusione delle spese di cassazione per Euro 3.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia come parametro procedurale: la Corte ha richiamato l'esigenza che le censure siano autosufficienti e specifiche per essere valutate in cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Invocato per presunta nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancanza di autosufficienza e di puntuale esposizione dei fatti e delle doglianze.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma (D.L. n. 83/2012) il sindacato sulla motivazione in cassazione è molto limitato: è rimessa alla cognizione di legittimità solo la mancanza assoluta o forme gravi di vizio della motivazione (motivazione assente, apparente, contraddittoria o incomprensibile). Perciò la censura motivazionale è stata ritenuta inammissibile/insussistente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato in relazione all'asserita violazione di norme di diritto (falsa applicazione); la Corte ha ritenuto la censura priva di argomentazioni specifiche e quindi inammissibile o infondata.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato implicitamente come requisito di esposizione sommaria dei fatti: la Corte sottolinea la necessità di indicare specificamente gli elementi essenziali per consentire la valutazione in cassazione.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (convertito dalla L. n. 134/2012)
Ha ridotto il campo del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità; la Corte applica questo principio per escludere una rilevante sindacabilità delle censure motivazionali avanzate dall'Agenzia.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b)
Norma relativa alla tassazione delle plusvalenze (redditi diversi). La Corte ha ritenuto che l'applicazione della norma richieda la valutazione del contesto di fatto: la mera asserita potenzialità edificatoria non è automaticamente sufficiente senza prova del concreto avvio o stato degli strumenti urbanistici.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2
Richiamato dall'Agenzia come regola interpretativa della fattispecie fiscale; la Corte ha ritenuto che la contestazione non fosse accompagnata da argomentazioni tali da dimostrare la violazione della norma sul piano giuridico applicativo.
Cass. ord. n. 5326/2015 e Cass. n. 13657/2018
Giurisprudenza di legittimità richiamata: la Corte osserva che decisioni precedenti su questioni analoghe hanno già disposto in senso favorevole al contribuente e che la tassazione rileva in rapporto al momento in cui nasce il diritto al corrispettivo e alla valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito.
SS.UU. 8053/2014
Decisione della Corte a Sezioni Unite citata per definire i limiti del sindacato sulla motivazione: conferma che solo vizi gravi della motivazione sono sindacabili in cassazione dopo la riforma.
Massime di principio
- In Cassazione i vizi di diritto e di motivazione devono essere formulati in modo autosufficiente e con esposizione sommaria dei fatti: argomentazioni generiche o non documentate sono inammissibili.
- Dopo la riforma del 2012 il controllo sulla motivazione da parte della Corte di legittimità è molto ristretto: sono sindacabili soltanto la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile.
- La valutazione delle prove e degli elementi indiziari circa la potenzialità edificatoria di un terreno è riservata al giudice di merito; in cassazione non si riforma la valutazione probatoria se questa è adeguatamente motivata.
- Ai fini della tassazione delle plusvalenze su terreni, l'Amministrazione ha l'onere di fornire prove concrete circa l'esistenza di atti o procedure che dimostrino la destinazione urbanistica concreta (es. avvio di procedimento di modifica del PRG); mere affermazioni di potenzialità edificatoria o indizi non bastano.
- Quando la Corte si è già pronunciata in modo definitivo su questioni analoghe, le decisioni successive tendono a conformarsi a quel precedente salvo elementi nuovi e specifici.
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