Cassazione Civile, Sentenza n. 224/2021 del 12/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Toscana che aveva annullato l'avviso di rettifica e liquidazione relativo a imposte di successione e donazione e alle imposte ipotecaria e catastale (richieste in misura proporzionale). L'Agenzia sosteneva che la costituzione del trust costituisca "vincolo di destinazione" imponibile ai sensi dell'art. 2, co.47 d.l. n.262/2006 (richiamando il d.lgs. n.346/1990), perché l'istituzione del trust crea segregazione e dunque capacità contributiva del disponente; e inoltre che il trasferimento dell'immobile al trustee imponga l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (trasferimento di bene immobile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che l'istituzione e la dotazione di un trust, compreso un trust liquidatorio destinato alla vendita dell'immobile per estinguere debiti, sono atti fiscalmente neutri rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni: l'imposta è collegata a un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza che determina capacità contributiva, e tale effetto si realizza solo al momento dell'eventuale attribuzione dei beni ai beneficiari finali. Il trustee acquista una titolarità formale/strumentale, non un incremento patrimoniale personale, mentre il disponente non realizza un miglioramento patrimoniale. Pertanto l'imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta alla costituzione/dotazione del trust, ma eventualmente al successivo trasferimento ai beneficiari. Quanto alle imposte ipotecarie e catastali, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di atto che non importa un trasferimento definitivo di proprietà nei termini rilevanti per la tassazione, le formalità di trascrizione e voltura sono soggette alle imposte in misura fissa e non proporzionale.
Norme richiamate
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. in L. n. 286 del 2006
sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle .disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54
La norma estende l'imposta alle costituzioni di vincoli di destinazione, ma la Corte interpreta il presupposto impositivo in rapporto alla capacità contributiva: occorre un reale e stabile trasferimento di ricchezza a favore del beneficiario per configurare imponibilità. L'istituzione/dotazione del trust è neutra salvo l'effettivo trasferimento ai beneficiari
d.lgs. n. 346 del 1990 (imposta sulle successioni e donazioni)
Richiamato per definire il presupposto storico dell'imposta; la Corte ritiene che il riferimento vada letto in modo compatibile con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), per escludere imposizioni senza reale incremento patrimoniale
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990 (imposta ipotecaria e formalità nei registri immobiliari)
le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente decreto e della allegata tariffa
Le formalità che non importano trasferimento di proprietà o costituzione/trasferimento di diritti reali sono soggette all'imposta fissa; la dotazione del trust è qualificata come trasferimento strumentale e temporaneo, quindi soggetta a imposta fissa
tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990 (art. 4 e art. 10 citati)
La tariffa stabilisce che atti senza effetto traslativo applicano imposta fissa; la Corte applica tale principio ai conferimenti in trust
Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, art. 2 (ratificata con L. n. 364/1989)
Definisce il trust quale rapporto nel quale il disponente pone beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di beneficiari o per un fine determinato; utile per inquadrare le caratteristiche giuridiche del trust (segregazione, scopo, titolarità formale)
art. 2645 ter c.c.
Citato come riferimento per gli atti di destinazione: anche gli atti di costituzione di patrimoni vincolati rientrano nella nozione di vincoli di destinazione, ma l'imponibilità va valutata sul piano della capacità contributiva
art. 53 Cost.
Parametro costituzionale richiamato: l'imposizione deve rispettare il principio di capacità contributiva; la Corte usa questo criterio per limitare l'applicazione dell'imposta alle reali ricadute patrimoniali
art. 2740 c.c.
Richiamato come principio generale della responsabilità patrimoniale, la segregazione del patrimonio nel trust limita l'operatività dell'art. 2740 e giustifica la neutralità fiscale fino al trasferimento finale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo per escludere l'applicazione del comma che riguarda la disciplina del contributo unificato, non applicabile qui perché la parte soccombente (Agenzia) è pubblica e ammessa a prenotazione a debito
Massime di principio
- La costituzione e la dotazione di un trust, anche di scopo o liquidatorio, sono in linea di principio fiscalmente neutre rispetto all'imposta sulle successioni e donazioni: l'imposizione richiede un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza ai beneficiari.
- L'acquisto della proprietà da parte del trustee è considerato titolarità formale/strumentale e non incremento patrimoniale personale; pertanto il conferimento non determina automaticamente capacità contributiva né imponibilità immediata.
- Le imposte ipotecaria e catastale sulle formalità connesse a conferimenti in trust si applicano in misura fissa se l'atto non produce un trasferimento definitivo di proprietà o dei diritti reali, mentre la misura proporzionale è riservata agli atti che comportano trasferimenti effettivi.
- Per l'accertamento fiscale va valutato il momento in cui si realizza l'effettivo beneficio economico: tassazione delle poste del trust è possibile al momento della distribuzione/assegnazione ai beneficiari finali, non necessariamente alla costituzione del trust.
- In sede di pianificazione fiscale è importante documentare lo scopo del trust e la natura strumentale del trasferimento (segregazione patrimoniale, poteri del trustee, assenza di vantaggio personale) per sostenere la neutralità fiscale fino alla distribuzione.
- Ogni fattispecie va valutata concretamente: se l'atto presenta elementi tali da configurare un trasferimento reale e definitivo (anziché un trasferimento strumentale/temporaneo), le imposte dovute possono differire; occorre quindi analizzare i poteri, i vincoli e l'effettiva destinazione dei beni.
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