Cassazione Civile, Sentenza n. 225/2021 del 12/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR ha fondato la decisione su un'esenzione (art. 6 L. n. 112/2016) non invocata dalla resistente, pronunciando ultrapetita. Per questo motivo la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del grado di legittimità sono poste a carico della parte soccombente nel nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla tassazione (imposte di donazione, ipotecaria e catastale) dell'atto di dotazione del "Trust Petrus" (04/04/2013). L'Agenzia sosteneva che il conferimento in trust fosse equiparabile a un vincolo di destinazione e quindi assoggettabile all'imposta sulle successioni e donazioni ai sensi dell'art. 2, commi 47 e ss., d.l. n. 262/2006. Il primo giudice aveva ritenuto che non vi fosse un trasferimento imponibile; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia motivando, in buona parte, con il richiamo all'art. 6 della legge n. 112/2016 (esenzione per specifiche fattispecie), nonostante tale agevolazione non fosse stata invocata dalla resistente. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo (i) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità per applicazione di motivo non prospettato (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e (ii) errata applicazione dell'art. 6 L. n. 112/2016 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Norme richiamate
Legge n. 112/2016, art. 6
"sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista ..."
La CTR ha ritenuto che l'art. 6 introducesse un'esenzione risolutiva della controversia; la Cassazione ha invece censurato l'uso di tale esenzione come motivo decisivo quando la stessa non era stata invocata dalle parti, configurando ultrapetizione.
D.L. n. 262/2006, art. 2, commi 47-49
Norma che disciplina l'imposizione sulle successioni e donazioni e che l'Amministrazione riteneva applicabile al conferimento in trust come forma di trasferimento imponibile.
Codice civile, art. 2645-ter
Richiamato come riferimento ai vincoli di destinazione; la questione era se il trust dovesse essere equiparato a tali vincoli ai fini fiscali.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato dalla censura per la violazione dei limiti del giudizio (il giudice deve rispettare i confini delle questioni dedotte dalle parti).
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Fondamento dei motivi di cassazione: n. 4 (nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultrapetizione); n. 3 (violazione e falsa applicazione di norme, qui l'art. 6 L. n. 112/2016).
Massime di principio
- Il giudice tributario deve decidere nei limiti delle censure e delle domande formulate dalle parti; non può fondare la decisione su un motivo decisivo che non sia stato invocato dalle parti (rischio di ultrapetizione).
- L'applicazione di un'agevolazione o di un fatto impeditivo d'ufficio che modifica l'oggetto del giudizio e non è stato dedotto dalle parti può comportare l'annullamento della decisione in Cassazione e il rinvio.
- Chi intende ottenere un'esenzione (anche favorevole) in materia tributaria dovrebbe esplicitamente dedurla e documentarne i presupposti in primo grado e in appello; l'onere della prova dei requisiti richiesti dalla norma grava sulla parte che invoca l'agevolazione.
- Nelle controversie sulla natura giuridica del trust (trasferimento imponibile vs. vincolo di destinazione/non trasferimento), occorre valutare concretamente gli elementi dell'atto istitutivo e le finalità; la semplice richiamata normativa non esclude la necessità di verificare i requisiti sostanziali previsti dalla norma di esenzione.
- A fini processuali, chi impugna in Cassazione può fondare il ricorso su vizi procedurali (extrapetizione/ultrapetizione) quando la decisione di merito si regge su motivi non dedotti dalle parti.
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