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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 222/2021 del 12/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'accertamento IRPEF per l'anno 2004 relativo a una plusvalenza di Euro 142.581,65 derivante dalla cessione di un terreno ritenuto edificabile; l'Agenzia aveva qualificato la cessione come producente plusvalenza tassabile mentre il contribuente contestava la qualificazione e la base imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per carenza di autosufficienza e per l'inderogabile limitazione del sindacato sulla motivazione in base alla riforma dell'art. 360 c.p.c.; quanto al terzo motivo ha ritenuto infondata la censura relativa alla tassabilità per mera potenzialità edificatoria, condividendo la valutazione della CTR secondo cui l'Ufficio non aveva fornito prova concreta dell'avvio di un procedimento comunale di modifica della destinazione d'uso al momento della cessione. Pertanto il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata a rifondere le spese di cassazione (Euro 3.500,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile, art. 112

    Riferimento formale alla regola sul contenuto della decisione; la censura dell'Agenzia per presunta nullità è stata ritenuta infondata per carenza di autosufficienza della doglianza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Invocato per vizio di motivazione/omessa decisione su specifiche doglianze; la Corte ha rilevato che il motivo era carente di elementi autosufficienti tali da consentire l'esame in cassazione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 5

    "è deducibile esclusivamente l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    La riforma introdotta dal D.L. n.83/2012 ha notevolmente ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte ha applicato tale criterio escludendo il vizio motivazionale invocato dall'Agenzia.

  • Codice di Procedura Civile, art. 366, comma 1, n. 3

    Richiesta di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso; la mancata puntuale esposizione ha contribuito all'inammissibilità del motivo per autosufficienza.

  • Decreto-Legge n. 83/2012, art. 54 (convertito con L. n. 134/2012)

    Ha riformulato art. 360 c.p.c., limitando il sindacato di legittimità sulla motivazione e rendendo più stringenti i profili ammessi alla cassazione; la Corte ha richiamato tale riforma per escludere il secondo motivo.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. b (disciplinante le plusvalenze)

    La controversia verteva sulla corretta applicazione della norma che regola la determinazione della plusvalenza; la Corte ha ritenuto che la tassazione richiede valutazioni probatorie e non si fonda sulla mera potenzialità edificatoria senza prove dell'avvio di modifiche urbanistiche.

  • D.L. n. 223/2006, art. 36, comma 2

    Citato dall'Agenzia per sostenere che la potenzialità edificatoria sarebbe sufficiente ai fini della tassazione; la Corte ha invece ritenuto la censura priva di specifiche argomentazioni e non condivisibile.

  • Cassazione n. 5326/2015

    Precedente della Corte che aveva già respinto analogo ricorso dell'Agenzia sul medesimo tema; la decisione attuale si è conformata a quel precedente ormai definitivo.

  • Cassazione n. 13657/2018

    "In tema di redditi cd. diversi, ai fini dell'imposizione di cui all'art. 81, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, deve essere considerato il momento di conclusione del contratto ..."

    Richiamato per precisare che il momento rilevante ai fini della tassazione è quello in cui sorge il diritto al corrispettivo (conclusione del contratto) e non l'annotazione traslativa; utile per collocare temporalmente gli accertamenti.

Massime di principio

  • Per la tassabilità di una plusvalenza su cessioni di terreni non è sufficiente la mera "potenzialità" edificatoria: è necessaria una valutazione probatoria concreta che dimostri il contesto urbanistico o l'avvio di atti amministrativi idonei a trasformare la destinazione d'uso.
  • In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è oggi molto limitato: possono essere dedotti solo vizi di motivazione estremi (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile) e l'omesso esame di fatti decisivi solo se sono stati discussi in giudizio.
  • I motivi di ricorso in Cassazione devono essere autosufficienti: il giudice di legittimità non può supplire a carenze di esposizione o ricostruire dalle carte del processo argomentazioni non riportate nel motivo.
  • La valutazione del materiale probatorio circa l'esistenza o meno di atti amministrativi o elementi indiziari che rendano edificabile un terreno spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Precedenti del medesimo Collegio o della Corte suprema possono consolidare l'orientamento applicativo; in controversie analoghe, la conformità a precedenti definitivi è un argomento molto rilevante.

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