Cassazione Civile, Ordinanza n. 02611/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva escluso ogni ulteriore compenso dovuto dalla società al legale e aveva posto a carico della ricorrente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali maturati per l'attività difensiva svolta in una controversia amministrativa davanti al T.A.R. Calabria, attività resa anche nell'interesse di un'associazione e di altre strutture aderenti. La società ingiunta propose opposizione e il Tribunale, pur riconoscendo il compenso, lo ridusse applicando i minimi tariffari e alcune maggiorazioni. In appello la società ottenne il totale rigetto della pretesa dell'avvocato e la condanna alle spese. L'avvocato ricorse per cassazione con sei motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello avverso la decisione di primo grado fosse generico e quindi inammissibile; 2) violazione dell'art. 6, comma 5, D.M. 127/2004 e del giudicato, contestando l'affermazione della Corte d'appello secondo cui fosse incompatibile riconoscere i minimi tariffari ma non la maggiorazione per particolare importanza della causa; 3) violazione dell'art. 6, comma 5, D.M. 127/2004, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la complessità della controversia dovesse valutarsi sull'oggetto della causa e non sulla produzione documentale degli atti difensivi; 4) violazione dell'art. 5, comma 4, D.M. 127/2004, deducendo che la maggiorazione per pluralità di parti assistite sarebbe regola generale e non necessitasse di motivazione in senso ostativo; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando la mancata compensazione delle spese nonostante la parziale soccombenza reciproca; 6) violazione del D.M. 55/2014 per asserita sproporzione delle spese liquidate e per l'applicazione di uno scaglione di valore più elevato di quello corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, e gli altri cinque infondati, confermando che la maggiorazione tariffaria non spetta automaticamente, richiede specifiche ragioni e, se invocata, deve essere supportata da elementi idonei; ha inoltre ritenuto corretta la regolazione delle spese secondo soccombenza piena, e legittima la liquidazione effettuata sulla base del valore effettivo della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Norme richiamate
Nel ricorso per cassazione che deduca la nullità dell'appello per genericità è necessario riportare specificamente il contenuto dei motivi di gravame censurati, per consentire il controllo di legittimità senza esame diretto degli atti.
Il ricorrente aveva formalmente denunciato violazioni di legge e nullità, ma parte delle doglianze era in realtà diretta a contestare la motivazione, non più sindacabile nei limiti dedotti.
art. 6, comma 5, D.M. 8 aprile 2004, n. 127
La maggiorazione dell'onorario per particolare importanza della controversia non è automatica; può essere riconosciuta solo se la ragione particolare risulti e sia adeguatamente apprezzata dal giudice.
art. 5, comma 4, D.M. 8 aprile 2004, n. 127
Le maggiorazioni in presenza di pluralità di parti costituiscono esercizio di potere discrezionale del giudice e richiedono specifica motivazione se applicate.
Il giudicato sull'applicazione dei minimi tariffari non è incompatibile con la distinta valutazione delle maggiorazioni, ove ne ricorrano i presupposti.
Richiamato in relazione alla stabilità del giudicato interno sul punto non contestato.
È il ricorrente che deve allegare e provare gli elementi fondanti la pretesa alla maggiorazione tariffaria, ove essa dipenda da circostanze specifiche.
La valutazione del giudice deve basarsi sulle risultanze di causa; la mancata produzione di atti idonei impedisce di fondare su di essi la maggiorazione richiesta.
La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza piena, quando una parte vede respinta integralmente la propria pretesa.
La compensazione delle spese non è giustificata dal solo rigetto di una domanda accessoria o incidentale, se la domanda principale viene interamente respinta.
La richiesta di accertare la responsabilità aggravata in un giudizio già pendente ha natura endoprocessuale e non costituisce autonoma azione; il suo rigetto non integra reciproca soccombenza.
In tema di liquidazione delle spese successive alla sua entrata in vigore, il giudice non è vincolato ai valori medi, purché si mantenga entro i minimi e massimi e motivi in modo essenziale la liquidazione.
art. 4, comma 1, D.M. 55 del 2014
La liquidazione deve tenere conto del valore effettivo della controversia e della complessità/entità dell'attività difensiva concretamente svolta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la nullità dell'appello per genericità dei motivi deve trascrivere o comunque riportare in modo specifico il contenuto dei motivi di gravame, perché il controllo di legittimità richiede autosufficienza del ricorso.
- La maggiorazione del compenso professionale per particolare importanza della controversia non spetta automaticamente: il professionista deve allegare e dimostrare gli elementi che la giustificano, e il giudice può negarla in assenza di specifica dimostrazione.
- Le maggiorazioni tariffarie correlate alla pluralità delle parti sono frutto di valutazione discrezionale del giudice e, quando riconosciute, devono essere sorrette da specifica motivazione; non costituiscono una regola automatica di incremento.
- Il riconoscimento dei minimi tariffari e il giudicato su quel punto non impediscono, di per sé, la valutazione separata delle eventuali maggiorazioni, se ne ricorrono i presupposti e non vi è contraddizione logica.
- La domanda o istanza ex art. 96 c.p.c., quando è formulata nel processo come richiesta accessoria, non determina parziale soccombenza tale da fondare la compensazione delle spese se la domanda principale viene integralmente respinta.
- Nella liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. 55/2014 il giudice non è tenuto a utilizzare i valori medi, ma deve muoversi entro i limiti tariffari applicabili e considerare il valore effettivo della controversia e l'attività difensiva svolta.
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