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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33782/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta, proposta da più medici che avevano frequentato scuole di specializzazione negli anni precedenti alla piena attuazione delle direttive europee, di ottenere una adeguata remunerazione per il periodo di formazione ovvero il risarcimento del danno per la ritardata trasposizione delle direttive. In primo grado la domanda era stata rigettata per alcuni medici per prescrizione, mentre era stata accolta per un'altra specializzanda con liquidazione parametrata a euro 11.103,82 per anno. In appello entrambi i lati avevano impugnato: la pubblica amministrazione contro la condanna alla specializzanda vittoriosa, i medici soccombenti contro il rigetto per prescrizione e, per uno di essi, contro il rigetto nel merito per asserita genericità/insufficienza dell'atto interruttivo. In Cassazione la Presidenza del Consiglio ha dedotto violazione della disciplina europea e interna sulla quantificazione del danno, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare il criterio dell'art. 11 L. n. 370/1999 e non quello del d.lgs. n. 257/1991, con liquidazione minore. Il medico ricorrente ha invece censurato: l'erronea valutazione dell'atto interruttivo della prescrizione, che a suo dire era sufficiente a rendere edotto il debitore della pretesa; l'erronea decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, sostenendo che il diritto sarebbe sorto solo più tardi; e, in via ulteriore, la possibilità stessa per lo Stato di opporre la prescrizione in una fattispecie di mancata tempestiva attuazione delle direttive UE.

La decisione

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alla posizione della medica specializzanda che aveva ottenuto in appello una liquidazione pari a euro 11.103,82 per anno di corso: cassazione della sentenza impugnata in parte qua e rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, affinché ridetermini il quantum applicando il principio secondo cui, per i medici specializzandi rientranti nella disciplina precedente al 1991 e non beneficiari della specifica previsione del d.l. n. 257/1991, il parametro è quello dell'art. 11 L. n. 370/1999, cioè la somma di euro 6.713,94 per anno. Rigetta invece il ricorso del medico che contestava il rigetto della propria domanda: conferma che la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999 e che l'atto invocato come interruttivo non era sufficientemente specifico né, comunque, adeguatamente prodotto nel giudizio di merito. Il medico ricorrente è condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile quando la questione è coperta da giurisprudenza di legittimità consolidata.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va individuata nel momento in cui il diritto può essere fatto valere secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

  • art. 2938 c.c.

    La censura sul riconoscimento del debito e sulla prescrizione è stata esaminata nel quadro delle regole sull'eccezione di prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    È richiamato in tema di interruzione della prescrizione per riconoscimento del debito o atti equivalenti.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente lo invoca in relazione all'onere probatorio sull'atto interruttivo e sulla pretesa fatta valere.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel contenzioso sul risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive e sull'inadempimento dello Stato.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato nelle domande risarcitorie collegate all'inadempimento.

  • art. 117 Cost.

    Invocato quale parametro dell'obbligo dello Stato di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

  • artt. 2, 3, 10, 11 e 117 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente per contestare la decorrenza della prescrizione e la possibilità di eccepirla.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio nei termini dedotti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato insieme alle altre norme processuali in tema di valutazione delle allegazioni e delle prove.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure processuali, senza autonoma decisività nella decisione.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure processuali, senza autonoma decisività nella decisione.

  • art. 297 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto delle censure processuali, senza autonoma decisività nella decisione.

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    la somma di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso

    Costituisce il parametro di liquidazione del danno/compensazione riconoscibile ai medici specializzandi non ricompresi nella disciplina del d.lgs. n. 257/1991; la Corte ribadisce che non va applicato l'importo più elevato riferito al d.lgs. n. 257/1991.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Non si applica ai rapporti relativi al periodo precedente all'anno accademico 1991-1992, perché il decreto ha regolato situazioni future con condizioni di frequenza diverse e più impegnative.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È la legge di recepimento della disciplina europea sulla formazione medica specialistica, ma la Corte esclude che sia il parametro di liquidazione per i corsi anteriori al 1991.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    La loro tardiva e incompleta trasposizione ha determinato la pretesa risarcitoria/compensativa dei medici specializzandi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Per i medici che abbiano frequentato scuole di specializzazione nel periodo anteriore al 1991, la tardiva attuazione delle direttive europee è stata parzialmente compensata dal legislatore con l'art. 11 L. n. 370/1999, che costituisce il parametro di liquidazione del danno e non può essere sostituito dal diverso importo previsto dal d.lgs. n. 257/1991.
  • La prescrizione decennale delle domande risarcitorie o compensative dei medici specializzandi decorre, nei casi analoghi, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999, perché da quel momento gli aventi diritto potevano ragionevolmente ritenere che non sarebbero intervenuti ulteriori adempimenti statali.
  • L'atto con cui si intende interrompere la prescrizione deve rendere riconoscibile in modo chiaro e specifico il diritto che si intende far valere; se il creditore ha conseguito più titoli o più corsi di specializzazione, la pretesa deve essere individuata con sufficiente precisione, senza lasciare il destinatario nell'incertezza.
  • In sede di legittimità non è sufficiente riprodurre il contenuto dell'atto interruttivo se tale documento non risulta adeguatamente prodotto e valorizzato nel giudizio di merito: la censura non può sovvertire un accertamento di fatto sulla mancata prova documentale.
  • La possibilità per lo Stato di eccepire la prescrizione non è esclusa dalla natura europea dell'obbligazione dedotta: una volta decorso il termine decennale fissato dalla giurisprudenza consolidata, l'eccezione è pienamente opponibile.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMoraImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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