Ordinanza n. 421/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 03168/2024, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell'ordinanza del 10.2.2022 n.3 resa dal Responsabile ivi indicato del IV Settore U.T.C. del Comune di Giardini Naxos con la quale è stato ingiunto al ricorrente di demolire le opere ivi indicate; - di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: l'atto del 24.3.2022 n.6779, la determinazione del 30.11.2015 n.403, il verbale di accertamento di inottemperanza (impugnato con motivi aggiunti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere edilizie, connessi atti presupposti e verbale di accertamento di inottemperanza; in appello, sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso
Esito
La controversia
Il proprietario delle opere edilizie ha appellato la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto l’impugnazione dell’ordinanza comunale di demolizione e degli atti connessi, inclusi una determinazione comunale e il verbale di accertamento di inottemperanza impugnato con motivi aggiunti. Nel corso del giudizio d’appello è stato documentato il decesso dell’avvocata costituita quale difensore del Comune di Giardini Naxos. La difesa dell’appellante aveva inoltre formulato ulteriori richieste, tra cui l’istanza di rinvio nelle more della definizione del procedimento previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, ma tali questioni non sono state esaminate in questa fase.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 301 c.p.c., ritenendo che la morte del procuratore costituito di una parte determini l’interruzione del processo e che l’evento, sebbene comunicato dalla difesa dell’appellante, fosse idoneo a produrre tale effetto. Sono rimaste impregiudicate le ulteriori richieste dell’appellante, compresa l’istanza di rinvio collegata al procedimento ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha fatto salvi gli adempimenti di prosecuzione o riassunzione nei modi e nei termini dell’art. 80 c.p.a. e ha riservato alla definizione del giudizio ogni decisione sulle spese.
Norme richiamate
la morte del procuratore costituito determina l’interruzione del processo
La morte del difensore costituito di una parte è evento idoneo a determinare l’interruzione del processo amministrativo.
la morte del procuratore costituito determina l’interruzione del processo
La disciplina civilistica dell’interruzione per morte del procuratore costituito trova applicazione nel giudizio amministrativo mediante il richiamo operato dall’art. 79 c.p.a.
Disciplina i modi e i termini per la prosecuzione o la riassunzione del giudizio interrotto.
Il riferimento al procedimento previsto dalla norma è stato menzionato come oggetto di un’istanza di rinvio dell’appellante, rimasta impregiudicata e non decisa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la morte del procuratore costituito di una parte determina l’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 301 c.p.c., anche quando l’evento sia rappresentato in giudizio dalla difesa di un’altra parte.
- Dichiarata l’interruzione del processo, il giudice deve fare salvi gli adempimenti di prosecuzione o riassunzione da compiere nei modi e nei termini previsti dall’art. 80 c.p.a.; le ulteriori questioni non esaminate restano impregiudicate fino alla ripresa del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1306/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →