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Ordinanza

Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, asserita o non ancora precisata, della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, 20 marzo 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, del 20 marzo 2025. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso e che, ai sensi dell’art. 45, comma 3, ultimo periodo, c.p.a., tale omissione impediva l’esame delle domande introdotte. Ha quindi disposto che il ricorrente depositi la prova della notificazione entro il 30 giugno 2026. Il giudice ha inoltre richiesto una memoria, da depositare entro il 9 ottobre 2026, per precisare se, nelle more, l’Amministrazione abbia eseguito o meno la sentenza posta a fondamento dell’azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del ricorrente, imponendo il deposito della prova della notificazione del ricorso entro il 30 giugno 2026, con termine qualificato come perentorio ai sensi dell’art. 52, comma 1, c.p.a. e con avvertimento che, in caso di mancato adempimento, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ordinato il deposito di una memoria aggiornata sull’eventuale esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione entro il 9 ottobre 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 15 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 3, c.p.a.

    tale circostanza preclude l’esame delle domande introdotte con il ricorso stesso

    La mancata produzione della prova della notificazione del ricorso impedisce, allo stato, l’esame delle domande proposte.

  • art. 52, comma 1, c.p.a.

    da considerarsi perentorio

    Il termine assegnato dal giudice per il deposito della prova della notificazione è qualificato come perentorio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    in difetto determinandosi l’improcedibilità del gravame

    Il mancato adempimento dell’incombente entro il termine assegnato comporterà l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata produzione in giudizio della prova dell’avvenuta notificazione del ricorso preclude l’esame delle domande introdotte, sino alla regolarizzazione dell’incombente secondo le modalità e i termini assegnati dal giudice.
  • Quando il giudice assegna un termine perentorio per il deposito della prova della notificazione, il mancato rispetto del termine può determinare l’improcedibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, prima di decidere nel merito, il giudice può richiedere al ricorrente di aggiornare il quadro fattuale precisando se l’amministrazione abbia eseguito, nelle more, il provvedimento giurisdizionale posto a fondamento dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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