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Ordinanza

Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che ha disposto il divieto di detenzione di armi e materie esplodenti, revocato la nomina a guardia particolare giurata e revocato la licenza e il libretto di porto di pistola per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 27 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il divieto di detenzione di armi era stato adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. dopo un intervento dei Carabinieri, richiesto dalla moglie del ricorrente, in occasione di una lite familiare. La Prefettura aveva ritenuto tale episodio idoneo a mettere in dubbio i requisiti di buona condotta e affidabilità necessari per il mantenimento delle autorizzazioni di polizia, con conseguente revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza e del libretto di porto di pistola. In sede cautelare il ricorrente ha evidenziato che non risultavano elementi attestanti un carattere violento della lite, né minacce o percosse, producendo inoltre una dichiarazione della moglie volta a qualificare il fatto come mero litigio verbale. Ha rappresentato l’assenza di precedenti penali e di iscrizioni comunicabili nel registro delle notizie di reato, il radicamento sociale in Italia e l’appartenenza ad associazioni di volontariato, nonché il pregiudizio lavorativo ed economico derivante dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti della rivalutazione amministrativa. Ha rilevato che il provvedimento si fondava su un unico episodio di lite familiare e che la Prefettura non aveva indicato elementi dai quali desumere la natura violenta della lite, né minacce o percosse ai danni della moglie. Ha inoltre considerato l’assenza di precedenti penali o di iscrizioni comunicabili ex art. 335 c.p.p., il radicamento sociale del ricorrente e il rilevante pregiudizio lavorativo e familiare conseguente ai provvedimenti adottati. Non ha disposto direttamente la restituzione delle autorizzazioni, ma ha ordinato alla Prefettura di Venezia di riesaminare la posizione del ricorrente in ordine alla sua idoneità alla detenzione di armi, tenendo conto delle circostanze indicate in motivazione, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. L’ulteriore esame della domanda cautelare è stato fissato alla camera di consiglio del 23 settembre 2026; la regolazione delle spese della fase cautelare è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è stato assunto ex art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

    Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi deve essere esercitato tenendo conto degli elementi concreti idonei a incidere sull’affidabilità dell’interessato; nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto necessario un riesame perché l’unico episodio valorizzato non risultava accompagnato da elementi di violenza, minacce o percosse.

  • art. 138 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È stata disposta la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata ex art. 138 T.U.L.P.S.

    La revoca della nomina a guardia particolare giurata, conseguente al divieto di detenzione di armi, deve essere riesaminata alla luce della rivalutazione dell’idoneità del soggetto alla detenzione di armi.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Non risultano iscrizioni nel registro delle notizie di reato, perlomeno suscettibili di comunicazione ex art. 335 cod. proc. pen.

    L’assenza di iscrizioni comunicabili nel registro delle notizie di reato costituisce una circostanza rilevante nella valutazione cautelare dell’affidabilità dell’interessato.

  • art. 55 cod. proc. amm.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare può essere accordata anche mediante un ordine di riesame dell’atto amministrativo, senza sostituire la valutazione dell’amministrazione con una definitiva pronuncia favorevole sul titolo autorizzatorio.

Massime di principio

  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi fondato sull’inaffidabilità del destinatario deve poggiare su elementi concreti e individualizzati, idonei a dimostrare un’effettiva compromissione della buona condotta e dell’affidabilità; il mero riferimento a un singolo episodio di lite familiare, in assenza di elementi attestanti violenza, minacce o percosse, può rendere necessario un riesame della posizione.
  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un divieto di detenzione di armi assumono rilievo, unitariamente considerati, l’assenza di precedenti penali o di iscrizioni comunicabili nel registro delle notizie di reato, il comportamento sociale dell’interessato e la concreta qualificazione dell’episodio posto a fondamento del provvedimento.
  • Quando il divieto di detenzione di armi determina la revoca o la sospensione di titoli e funzioni lavorative collegati all’uso delle armi, il giudice può accordare la tutela cautelare ordinando all’amministrazione il riesame della posizione, senza disporre direttamente il rilascio o il ripristino delle autorizzazioni.
  • Nel riesame imposto in sede cautelare, l’amministrazione deve considerare le circostanze specificamente indicate dal giudice e provvedere entro il termine stabilito dall’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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