Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma, degli interessi legali e delle spese processuali distratte in favore dei difensori antistatari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere una somma di denaro, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché a rifondere le spese di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito eccependo che, ai fini del pagamento, il difensore del ricorrente aveva chiesto l'accredito delle somme sul proprio conto corrente sulla base della procura alle liti, ma che tale autorizzazione all'incasso non era autenticata secondo i requisiti dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione aveva inoltre richiesto copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale o della tessera sanitaria del ricorrente, datate e sottoscritte, documentazione che non era stata trasmessa. Il TAR ha rilevato d'ufficio due possibili profili di inammissibilità: da un lato, la mancata prova della notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; dall'altro, la possibile carenza di legittimazione del ricorrente a chiedere l'ottemperanza limitatamente alle spese processuali distratte, poiché il difensore antistatario sarebbe il titolare della posizione esecutiva relativa a tali somme.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato che il ricorso potrebbe essere inammissibile, in tutto o in parte, perché non risulta documentata la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione né il decorso dei 120 giorni entro i quali l'Amministrazione può adempiere spontaneamente; tale termine costituisce condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione. Ha inoltre rilevato che, per effetto della distrazione delle spese processuali, il difensore antistatario instaura un rapporto autonomo con la parte soccombente ed è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione della statuizione relativa alle spese, con possibile inammissibilità parziale del ricorso proposto dal cliente. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti un termine perentorio sino al 31 luglio 2026 per depositare documenti e memorie sui profili di inammissibilità rilevati d'ufficio. Ha invitato il ricorrente a trasmettere al Ministero l'autorizzazione all'incasso autenticata e la documentazione identificativa richiesta, prospettando l'obbligo del Ministero di procedere immediatamente ai pagamenti una volta acquisita la documentazione. Ha ordinato alle parti di depositare entro il 9 ottobre 2026 una memoria sull'eventuale esecuzione medio tempore della sentenza e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni concesso alla pubblica amministrazione per adempiere alle obbligazioni pecuniarie risultanti da pronunce giudiziali esecutive opera anche come condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Il termine decorre in modo utile solo se il titolo è notificato all'Amministrazione presso la sua sede reale.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000

    Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco

    L'autorizzazione all'incasso da parte di terzi di somme spettanti al beneficiario deve rispettare i requisiti di autenticazione previsti dalla disposizione; la procura alle liti non è stata ritenuta, allo stato, sufficiente dal Ministero.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione, deve consentire alle parti di depositare memorie sul punto prima della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni di ammissibilità dell'azione; il ricorrente deve fornire la relativa prova.
  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore determina, nei limiti delle somme liquidate, un rapporto autonomo tra il difensore antistatario e la parte soccombente; il difensore è pertanto legittimato a intimare il pagamento e a chiedere l'ottemperanza della statuizione relativa alle spese, mentre il cliente non appare legittimato a farlo per tale specifica voce.
  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio possibili profili di inammissibilità non previamente discussi dalle parti, deve assegnare un termine perentorio per il deposito di memorie e documenti prima di definire il giudizio.
  • Ai fini del pagamento di somme spettanti a una persona fisica mediante accredito a un terzo, l'autorizzazione all'incasso deve essere autenticata secondo i requisiti previsti dall'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000; la mera autorizzazione contenuta nella procura alle liti può non essere sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.