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Ordinanza

Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura nazionale di stabilizzazione del personale del CNR, inclusa la graduatoria e la mancata assunzione o proroga del contratto della ricorrente

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura di stabilizzazione indetta dal CNR, nella parte in cui non è stata inclusa tra i soggetti assunti a tempo indeterminato né tra quelli il cui contratto a tempo determinato è stato prorogato. Ha contestato anche la nomina della commissione, nella parte in cui le attribuiva il potere di stabilire i criteri selettivi, e il criterio con cui la commissione aveva escluso dal computo dell’anzianità i periodi di congedo per maternità relativi agli assegni di ricerca. Sono stati dedotti l’incompetenza della commissione e del direttore generale nell’introdurre o attribuire criteri di valutazione, la discriminazione diretta di genere, l’ingiusta penalizzazione derivante dal mancato computo dei congedi di maternità e parentali, l’irragionevole applicazione del criterio alle sole assegniste che avevano dichiarato di avere usufruito degli istituti di tutela della genitorialità e la mancata acquisizione del parere obbligatorio del Comitato unico di garanzia. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile incompetenza territoriale a favore del TAR Lazio, sede di Roma, per la parte relativa alla graduatoria e alla mancata inclusione, nonché un possibile difetto di giurisdizione amministrativa a favore del giudice ordinario per la mancata proroga del contratto a tempo determinato.

La decisione

Il TAR Veneto ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Ha ritenuto che le contestazioni relative ai criteri di computo dell’anzianità e alla formazione della graduatoria rientrino, in linea di principio, nella giurisdizione amministrativa, perché tali criteri sono stati adottati nell’esercizio di un pubblico potere. Tuttavia, la procedura era stata indetta su base nazionale dal CNR, ente con sede a Roma, e si era conclusa con una graduatoria nazionale e con l’assunzione dei primi 185 classificati; pertanto gli atti non producevano effetti limitati alla circoscrizione del TAR Veneto. Il Collegio ha escluso l’applicazione del foro della sede di servizio, rilevando che tale criterio riguarda le controversie relative ai rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico e, comunque, le vicende del singolo rapporto lavorativo, non le procedure selettive nazionali svolte a livello centrale. Quanto alla proroga dei contratti a tempo determinato, il TAR ha ritenuto che essa fosse stata adottata dopo la conclusione della procedura, sulla base dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 75/2017 come richiamato nel provvedimento, e che apparisse espressione dei poteri del datore di lavoro pubblico operante con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; ha quindi rimesso al TAR Lazio ogni valutazione sul possibile difetto di giurisdizione amministrativa su tale profilo. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2015

    La procedura di stabilizzazione è stata indetta per il personale in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. n. 75/2015

    Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e -OMISSIS- fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    La proroga dei rapporti di lavoro flessibile è stata considerata una facoltà esercitabile dall’amministrazione e distinta, sul piano funzionale e temporale, dalla precedente procedura di valutazione e stabilizzazione.

  • art. 5, comma -OMISSIS-, d.lgs. n. 165/2001

    con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro

    La disposizione è stata richiamata per qualificare la decisione sulla proroga del contratto a tempo determinato come espressione dei poteri privatistici del datore di lavoro pubblico, con possibile devoluzione al giudice ordinario.

  • art. 13 c.p.a.

    Il criterio di competenza territoriale applicabile alle controversie è stato individuato considerando il carattere nazionale della procedura e la sede dell’ente, senza applicare il foro della sede di servizio del dipendente.

  • art. 15 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    È stato richiamato in collegamento con l’art. 13 c.p.a. per delimitare l’ambito delle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico in regime di diritto pubblico.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti le questioni rilevate d’ufficio relative alla competenza territoriale e alla giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a una procedura selettiva o di stabilizzazione indetta su base nazionale da un ente con sede centrale determinata, la competenza territoriale non si radica presso il TAR della sede di servizio del singolo candidato quando gli atti impugnati producono effetti sull’intero territorio nazionale; rileva invece il criterio riferito alla sede dell’amministrazione e alla portata nazionale della procedura.
  • Il foro della sede di servizio previsto per determinate controversie sul pubblico impiego non si applica alle contestazioni aventi a oggetto una procedura selettiva nazionale svolta a livello centrale, anche se la procedura può incidere sulla posizione lavorativa del dipendente.
  • Le controversie sui criteri di valutazione e sulla formazione della graduatoria di una procedura di stabilizzazione appartengono alla giurisdizione amministrativa quando tali criteri siano stati adottati dall’amministrazione nell’esercizio di un pubblico potere.
  • La decisione di prorogare un contratto di lavoro a tempo determinato dopo la conclusione della procedura di stabilizzazione può costituire esercizio dei poteri del datore di lavoro pubblico con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; la relativa controversia può pertanto rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario, distinta da quella sugli atti autoritativi della procedura selettiva.
  • Quando il giudice adito dichiara la propria incompetenza territoriale, la causa può proseguire davanti al giudice indicato come competente mediante riassunzione nel termine perentorio previsto dall’art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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