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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33341/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado a mesi dieci di reclusione per violazione delle norme del codice della strada in materia di omissione di soccorso dopo un sinistro. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo, con i primi due motivi, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 189, commi 6 e 7, C.d.S., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato i fatti: egli, in stato di shock, avrebbe prima verificato le condizioni della persona offesa e solo dopo si sarebbe allontanato. Con il terzo motivo censurava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo che la condotta non fosse tale da escluderne l'applicabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già valutate e disattese in appello, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione. Ha confermato che la fattispecie di fuga è reato omissivo istantaneo, perfezionato nel momento in cui il conducente viola l'obbligo di fermarsi, e che nel caso concreto era stata correttamente valorizzata la consapevolezza del sinistro e la mancata attivazione per prestare soccorso. Ha inoltre reputato congrua la negazione della particolare tenuità del fatto, alla luce della gravità concreta della condotta di guida e dell'offesa arrecata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale base per l'aumento per la continuazione applicato in sentenza di merito.

  • art. 189, comma 6, C.d.S.

    Norma ritenuta integrata perché il conducente, consapevole del sinistro e in grado di riprendere la marcia, non si è fermato e non ha prestato assistenza.

  • art. 189, comma 7, C.d.S.

    L'elemento soggettivo del reato di omissione di assistenza è ritenuto sussistente anche a titolo di dolo eventuale quando l'agente poteva prevedere un danno alle persone a seguito del sinistro.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando, valutate complessivamente le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, l'offesa non risulti tenue.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Parametri richiamati per il giudizio complessivo sulla tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o della violazione di legge, si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e congruamente disattese dal giudice di appello.
  • Il reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S. ha natura omissiva e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente omette di fermarsi dopo il sinistro.
  • Il reato di omissione di soccorso dopo incidente può essere integrato quando risulti la consapevolezza del sinistro e la mancata attivazione per prestare assistenza; l'elemento soggettivo può sussistere anche a titolo di dolo eventuale, se l'agente abbia previsto almeno la possibilità di un danno alle persone.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudizio è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e non arbitraria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche il versamento alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiDolo eventualePrescrizione del reato

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