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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28343/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione e furto (pena tre anni di reclusione e euro 800 di multa, con concessione delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale). Deduce tre motivi: (1) vizio di motivazione circa l'impossibilità di disapplicare la recidiva; (2) vizio di motivazione eccessiva nella determinazione della pena; (3) omissione di esame dell'istanza di rinvio in attesa dell'entrata in vigore della riforma (c.d. riforma Cartabía) per valutare l'applicabilità di sanzioni sostitutive della pena detentiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i tre motivi generici e privi di elementi utili a sovvertire la decisione di merito: (1) la recidiva è stata adeguatamente motivata in relazione ai precedenti dell'imputato; (2) la misura della pena è stata determinata entro la discrezionalità del giudice e coerente con la normativa edittale applicabile (art. 624-bis, con il relativo intervallo edittale); (3) la richiesta di rinvio per aspettare la riforma è manifestamente infondata perché il giudizio di appello si era già concluso prima dell'entrata in vigore della riforma e, inoltre, la domanda non indicava i presupposti concreti per l'applicazione di una pena sostitutiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di cassazione ai termini e condizioni previste; utilizzato per definire i limiti dell'impugnazione

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, conv. con modificazioni dalla L. n.176/2020

    Prevede la trattazione del ricorso senza udienza in determinate condizioni; applicato per il trattamento scritto del ricorso

  • art. 94 d.lgs. n. 150/2022

    Stabilisce la continuazione di alcune disposizioni transitorie; richiamato per l'applicabilità temporale delle norme processuali

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022

    art. 95 d.lgs. 150/2022 (Disposizioni transitorie in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi)

    Stabilisce l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni sulle sanzioni sostitutive se più favorevoli, ma solo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore; la Corte ha ritenuto che non operi perché l'appello si era concluso prima dell'entrata in vigore

  • art. 624-bis Codice Penale

    art. 624-bis cod. pen. (come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), L. 26 aprile 2019, n. 36)

    Definisce il reato di furto in abitazione e l'intervallo edittale aggiornato; la Corte ha valutato la pena applicata come compatibile con il nuovo intervallo edittale

  • art. 133 Codice Penale

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena (elementi di personalità e circostanze); la Corte ha richiamato che il giudice di merito ha ampio potere discrezionale nel valutare questi elementi

  • art. 58 Legge n. 689/1981

    art. 58 legge n. 689/1981

    Disciplina il potere discrezionale del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive; la Corte osserva che la richiesta di rinvio avrebbe dovuto indicare i presupposti fattuali per la loro applicazione

  • art. 616 Codice di Procedura Penale

    Prevede la condanna alle spese processuali e altre conseguenze in caso di inammissibilità; applicato per la condanna alle spese e alla somma a titolo di ammenda

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e contenere elementi indicativi di errori di fatto o di diritto: profili meramente assertivi o generici portano all'inammissibilità.
  • La disapplicazione della recidiva richiede una motivazione specifica che metta in luce errori nella valutazione dei precedenti o elementi nuovi; non è sufficiente un'affermazione generica.
  • La determinazione della pena rientra in ampia misura nella discrezionalità del giudice di merito: se la misura è entro la fascia edittale e non manifesta irragionevolezza, la Cassazione non interviene.
  • La possibilità di applicare nuove norme più favorevoli (es. sanzioni sostitutive introdotte da riforme) è subordinata alla pendency del procedimento alla data di entrata in vigore e richiede che la parte dimostri il fondamento fattuale per la sostituzione della pena.
  • Le istanze di rinvio in vista di una riforma legislativa vanno motivate con chiarezza, indicando i presupposti concreti per l'applicazione della nuova disciplina; l'imminente entrata in vigore di una norma non è di per sé causa di sospensione o rinvio.

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