Cassazione Civile, Ordinanza n. 19244/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Un automobilista aveva proposto opposizione contro tre verbali di accertamento del 2019 per violazione dell'art. 157, comma 8, c.d.s., contestando la sosta del veicolo di sua proprietà in una via di Milano senza attivazione del dispositivo di controllo del pagamento della tariffa. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo assente il parchimetro nella via interessata; su appello del Comune, il Tribunale di Milano aveva riformato la decisione, affermando che l'art. 157, comma 6, c.d.s. non richiede la presenza del parchimetro nella stessa via e che comunque il pagamento poteva avvenire anche tramite dispositivi collocati in vie adiacenti. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto che gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico avessero poteri di accertamento sull'intero territorio comunale e aveva escluso la sussistenza di un obbligo di custodia in capo al Comune. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: violazione dell'art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997, per avere attribuito agli ausiliari del traffico poteri estesi all'intero territorio comunale; violazione dell'art. 157, comma 6, c.d.s., per avere imposto il pagamento pur in assenza di parchimetro in zona; violazione dell'art. 7, comma 1, lett. f), c.d.s. e dell'art. 1571 c.c., per avere escluso il dovere di custodia e omesso l'esame della delibera comunale; violazione dell'art. 5, allegato E, L. 2248/1865, per non avere ammesso la disapplicazione delle ordinanze comunali illegittime; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su ulteriori questioni relative a segnaletica, autorizzazioni e stalli.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha assorbito tutti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Milano e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'opposizione originaria contro i verbali. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione, rilevando che la questione era stata oggetto di oscillazioni giurisprudenziali poi superate da orientamenti più recenti.
Norme richiamate
norma posta a base dei verbali opposti per la sosta senza attivazione del dispositivo di controllo del pagamento della tariffa.
la Corte, richiamando il proprio precedente, esclude che imponga la presenza del parchimetro nella stessa via del parcheggio, ma nel caso specifico valorizza soprattutto il limite oggettivo dei poteri di accertamento degli ausiliari.
art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997
conferisce agli ausiliari del traffico poteri di prevenzione e accertamento solo in ipotesi tassative e con limiti oggettivi; per il personale delle aziende di trasporto pubblico i poteri sono circoscritti alle aree oggetto di concessione e alle corsie riservate al trasporto pubblico, non all'intero territorio comunale.
art. 7, comma 1, lett. f), c.d.s.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un dovere di custodia nell'area di parcheggio, ma non decisivo nella ratio della decisione.
invocato dal ricorrente per affermare la natura di contratto di locazione/custodia del parcheggio, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma.
art. 5, allegato E, L. 2248/1865
richiamato per sostenere il potere del giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi illegittimi rilevanti nel giudizio.
dedotto come violato per omessa pronuncia su alcune questioni di merito.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso introduttivo.
Massime di principio
- I poteri di accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuiti a soggetti diversi dalla polizia stradale sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliati in via analogica o estensiva oltre i casi tassativamente previsti dalla legge.
- Quando la legge attribuisce agli ausiliari del traffico funzioni connesse alle aree in concessione o alle corsie riservate al trasporto pubblico, tali poteri restano limitati a quelle specifiche aree e non si estendono all'intero territorio comunale.
- In presenza di un contrasto tra la decisione di merito e un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
- Le questioni ulteriori dedotte in ricorso restano assorbite quando l'accoglimento di un motivo preliminare è sufficiente a definire la controversia.
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