Cassazione Civile, Ordinanza n. 20437/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento per IRPEF, sanzioni e interessi, preceduta da una comunicazione di controllo formale della dichiarazione dei redditi. Egli sosteneva che la pretesa fosse frutto di un errore materiale nella compilazione della dichiarazione, consistente nell’avere indicato due volte lo stesso reddito e, correlativamente, nel calcolo errato delle ritenute d’acconto. Aveva quindi impugnato la cartella davanti al giudice tributario, deducendo che la documentazione prodotta dimostrava l’errore e che la dichiarazione fosse emendabile anche in sede contenziosa. In Cassazione ha articolato quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata valutazione delle prove; violazione dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova; violazione dell’art. 2 d.P.R. n. 322/1998 sulla correzione della dichiarazione fiscale. Tuttavia, prima della decisione sul ricorso, il ricorrente ha comunicato che la sentenza d’appello era stata revocata con precedente decisione della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, essendo intervenuta la revocazione totale della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la pronuncia gravata non esiste più giuridicamente; perciò è venuto meno l’interesse ad impugnarla, che costituisce condizione dell’azione e va verificata in via pregiudiziale. La Corte ha inoltre disposto nulla sulle spese perché l’Agenzia non si era costituita con controricorso. Ha escluso anche l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è invocato dal ricorrente per dedurre l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di interesse sopravvenuto
è invocato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito
è invocato per censurare la ripartizione dell’onere della prova in relazione all’asserito errore materiale nella dichiarazione
art. 2 d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
è richiamato come norma che consente l’integrazione/correzione della dichiarazione per errori od omissioni, anche in sede contenziosa
la Corte richiama l’interesse ad agire/ricorrere come condizione dell’azione da verificare preliminarmente
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
la revocazione totale della sentenza impugnata fa venir meno la sua esistenza giuridica e quindi l’interesse all’impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma richiamata nel contesto dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve sussistere fino al momento della decisione e va esaminato in via pregiudiziale rispetto alle censure di rito e di merito.
- Se la sentenza impugnata è stata integralmente revocata, essa viene meno giuridicamente e l’impugnazione proposta contro di essa diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La verifica della sopravvenuta carenza di interesse prescinde dall’esame dei motivi di ricorso, poiché la loro fondatezza non può essere scrutinata quando manca una decisione attualmente impugnabile.
- La correzione della dichiarazione fiscale per errori od omissioni può essere invocata dal contribuente, ma la relativa questione non viene affrontata se l’impugnazione è già priva di interesse per ragioni sopravvenute.
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