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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6332/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per il delitto di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) per aver utilizzato crediti d'imposta non spettanti e compensato tributi per complessivi € 103.394,71. I motivi principali: (i) vizio di diritto per errata individuazione del tempus commissi delicti e mancata declaratoria di estinzione per prescrizione (si deduce che il dies a quo fosse la presentazione dell'ultimo modello F24, 31/05/2012, e non il 27/12/2013 indicato in capo di imputazione); (ii) vizio di motivazione e di valutazione probatoria in relazione alla quantificazione delle somme indebitamente compensate e richiesta, in subordine, dell'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha affermato il principio secondo cui il reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non con la successiva dichiarazione dei redditi. Dalle prove emerge che l'ultimo F24 fu presentato il 31/05/2012; calcolati i termini legali di prescrizione (massimo edittale 7 anni e 6 mesi) e le sospensioni documentate (complessivi 284 giorni), il reato si è estinto il 09/09/2020, antecedentemente alla sentenza impugnata del 01/04/2021. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha tuttavia: (i) confermato la confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 sui beni della società (il ricorrente non ha titolo a contestarla essendo cessata la sua carica); (ii) revocato la confisca per equivalente alla luce del principio di non retroattività dell'art. 578-bis c.p.p. per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Non è stata disposta assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. perché non sussistono elementi tali da escludere in modo assolutamente non contestabile l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater

    Il reato di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato; con l'utilizzo dell'F24 si perfeziona la condotta decettiva e il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    Distinzione rispetto al reato di dichiarazione infedele: tale reato si realizza con la mendace dichiarazione annuale, mentre l'indebita compensazione non presuppone la presentazione della dichiarazione

  • codice penale, artt. 157 e ss. (prescrizione)

    Applicazione dei termini edittali di prescrizione e delle relative sospensioni per determinare l'estinzione del reato

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Confisca diretta dei beni della società quale misura patrimoniale collegata al reato tributario: la Cassazione ha confermato la confisca diretta sui beni societari

  • codice di procedura penale, art. 578-bis

    La possibilità di mantenere la confisca in caso di proscioglimento per prescrizione (art. 578-bis) è di natura anche sostanziale e non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore; pertanto la confisca per equivalente non è mantenibile per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. f

    Richiamata in relazione all'estensione dell'art. 578-bis ai reati di cui all'art. 322-ter c.p. e alla questione di retroattività

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 4

    La sospensione dei termini processuali per la pandemia si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo indicato o per i quali fosse prevista la decorrenza di un termine processuale in quel periodo; non è applicabile in modo generalizzato a tutti i procedimenti pendenti

  • codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Assoluzione per non aver commesso il fatto o per non sussistenza del fatto solo quando emergano circostanze assolutamente non contestabili che escludano l'esistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato; qui non ricorrono tali condizioni

Massime di principio

  • Per i reati di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) il momento consumativo rilevante ai fini della prescrizione è la data di presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato; non la successiva dichiarazione dei redditi
  • Il calcolo della prescrizione richiede l'operazione puntuale dei termini edittali e delle sospensioni specificamente documentate: non può applicarsi meccanicamente una sospensione pandemica se il procedimento non rientra nelle ipotesi previste dalla norma sull'emergenza
  • La confisca diretta prevista per i delitti tributari può essere confermata anche quando il reato si estingua per prescrizione, se la disposizione applicabile lo consente; tuttavia la confisca per equivalente non può essere mantenuta con efficacia retroattiva per fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che la disciplina (art. 578-bis c.p.p.)
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede prove tali da escludere in modo assolutamente non contestabile il fatto o la responsabilità: l'incertezza o le contraddizioni nella quantificazione del profitto non sempre importano assoluzione e possono richiedere nuova valutazione in sede di merito
  • In sede di impugnazione è cruciale documentare con atti certi la data di consumazione (es. ricevute di presentazione F24) e le eventuali cause di sospensione della prescrizione per ottenere la declaratoria di estinzione del reato

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