Cassazione Civile, Ordinanza n. 23846/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso azione di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di un fondo; la controparte aveva eccepito un precedente giudicato e aveva proposto domanda riconvenzionale di rivendicazione e risarcimento del danno per occupazione senza titolo. Il Tribunale aveva respinto la domanda di usucapione e la rivendicazione, ma aveva accolto la domanda risarcitoria; la Corte d'appello aveva poi escluso il risarcimento per difetto di prova. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, l'erronea interpretazione del contratto preliminare del 17.2.1999 stipulato con un terzo, l'erronea valutazione delle prove e il vizio di motivazione, sostenendo che dagli elementi istruttori e dalle testimonianze emergeva il possesso pacifico, ininterrotto e ultraventennale utile ad usucapionem e che il preliminare riguardava solo una porzione dell'area controversa, sicché non poteva valere come riconoscimento della proprietà altrui del fondo.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una revisione del giudizio di merito e una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, attività non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione impugnata, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale e per la proposta del relatore condivisa dal Collegio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
richiamato solo indirettamente nel tema della prova, ma non oggetto di autonoma decisione
evocato implicitamente nel contesto della valutazione delle prove, senza autonoma statuizione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La scelta delle prove ritenute decisive, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e la ponderazione comparativa delle risultanze istruttorie sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
- Il giudice di merito, ove indichi le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento difensivo o prova non richiamata in motivazione.
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