Cassazione Penale, Sentenza n. 20241/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati connessi al traffico internazionale di cocaina. Il ricorrente articolava otto motivi: (1) incompetenza funzionale/territoriale del giudice che convalidò il fermo e conseguente inefficacia della successiva misura cautelare; (2) incompetenza per territorio del G.I.P. di Palermo in relazione al luogo di esecuzione del fermo; (3) mancato deposito al riesame della ripresa audiovisiva a fondamento delle accuse (violazione art.309 c.p.p.) e travisamento della prova; (4) dedotta incompetenza della Direzione Distrettuale Antimafia; (5) travisamento della prova per insufficienza degli elementi indiziari; (6) insufficienza degli elementi costitutivi dei reati ex artt.73 e 74 d.P.R. 309/1990 (associazione e trasporto); (7) violazione dell'art.110 c.p. per mancata individuazione del contributo causale individuale; (8) mancanza delle esigenze cautelari e del pericolo di fuga o di reiterazione, nonché applicazione ingiustificata della presunzione relativa dell'art.275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto i motivi o manifestamente infondati o inammissibili: ha confermato il principio secondo cui la convalida del fermo da parte del giudice del luogo di esecuzione ha efficacia provvisoria (art.27 c.p.p.) e non determina una competenza esclusiva a emettere la misura cautelare (richiamando le Sezioni Unite, sent. Salzano e Mones); ha ritenuto che il mancato deposito delle riprese audiovisive non comporti automaticamente inefficacia della misura se il loro contenuto è adeguatamente riportato nella relazione di polizia giudiziaria; ha rilevato che la trasmissione integrale degli atti non è richiesta e che la difesa avrebbe dovuto provare, ex art.187 c.p.p., l'avvenuto deposito del supporto se sosteneva il contrario; ha considerato non contestati in modo specifico i molteplici elementi indiziari valutati dal riesame (utenze criptate, pedinamenti, precedenti sequestri, modalità di trasbordo e stoccaggio della droga, circostanze della navigazione), ritenendoli idonei a formare gravissimi indizi e a giustificare la custodia cautelare in carcere anche per il reato associativo; ha inoltre confermato l'applicabilità della presunzione relativa di cui all'art.275, comma 3, c.p.p. e l'assenza di vizio nell'applicazione dell'art.110 c.p. in termini di contributo causale degli equipaggi. Di conseguenza il provvedimento di custodia cautelare è stato ritenuto legittimo e mantenuto.
Norme richiamate
La misura cautelare disposta dal giudice della convalida ha efficacia provvisoria; l'ordinanza di convalida non conferisce competenza esclusiva e permanente al giudice della convalida per l'applicazione definitiva della misura cautelare
art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla competenza funzionale per la convalida dell'arresto/fermo: il giudice del luogo di esecuzione è funzionalmente competente alla convalida, ma questa competenza non deroga alle norme ordinarie sulla competenza per territorio per l'applicazione della misura cautelare
art. 395, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento a competenze e termini nel procedimento cautelare; la Corte ritiene inammissibile dedurre errori di diritto sulla base di questioni di diritto già trattate in sede di merito
art. 391, comma 5 e comma 6, cod. proc. pen.
Il potere del giudice della convalida di applicare una misura cautelare in via d'urgenza è un intervento provvisorio e non configura una competenza cautelare esclusiva rispetto al giudice territorialmente competente
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Obbligo di trasmettere al Tribunale del riesame solo gli atti selezionati dal Pubblico Ministero per sostenere la richiesta cautelare; non obbliga a inviare tutto il materiale probatorio se gli esiti sono adeguatamente riportati nella relazione di polizia giudiziaria
art. 291, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata riguardo alla trasmissione degli atti: non impone la trasmissione integrale dei supporti audiovisivi quando il contenuto è stato descritto nella documentazione riassuntiva
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Sull'onere probatorio circa fatti processuali: la difesa deve provare l'esistenza di atti processuali quando ne fa valere l'esistenza o la mancata trasmissione
Reato principale di traffico illecito di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che dagli elementi raccolti sussistessero gravi indizi circa il trasporto e rilascio in mare dell'ingente carico di cocaina
Reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che la ripetuta attività investigativa, le modalità operative e il valore/organizzazione dell'operazione fossero compatibili con una struttura organizzata e stabile
Circostanza aggravante per reati di mafia/drug trafficking originariamente contestata e poi esclusa per il capo 1) dal Tribunale del riesame; citata come parte dell'imputazione originaria
Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del riesame nell'attribuire a ciascun membro dell'equipaggio un apporto causale concreto, coerente con la partecipazione alla traversata finalizzata al trasporto della droga
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa che consente di desumere esigenze cautelari in presenza di reato associativo; applicata dal tribunale del riesame per giustificare la custodia in carcere
Criteri di valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): il riesame ha motivato la sussistenza di tali esigenze anche alla luce della posizione personale del ricorrente
Regole sulla motivazione e travisamento della prova in sede di misure cautelari: la Corte ha ritenuto infondate le censure che chiedevano una diversa rivalutazione integrale delle prove
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione
Massime di principio
- La convalida del fermo o dell'arresto da parte del giudice del luogo di esecuzione ha valore provvisorio: non trasferisce automaticamente la competenza esclusiva per l'applicazione definitiva della misura cautelare al giudice della convalida; il giudice territorialmente competente può autonomamente valutare e confermare o meno la misura entro i termini di legge
- Il mancato deposito di materiale probatorio (es. riprese audiovisive) al riesame non annulla automaticamente la misura cautelare se il loro contenuto è stato adeguatamente sintetizzato in atti accessibili (es. annotazione/relazione della polizia giudiziaria); la difesa che affermi il contrario deve dimostrare specificamente l'avvenuto o mancato deposito quando rilevante
- In sede di cassazione contro un provvedimento di riesame cautelare la Corte verifica la correttezza della motivazione (presenza, logicità e rispetto delle regole di diritto) ma non procede a un libero riesame del compendio probatorio: le doglianze che implorano una valutazione alternativa delle stesse risultanze sono inammissibili
- Per la competenza della DDA o dell'ufficio procedente, la contestazione tardiva o non azionata con i rimedi previsti (es. richiesta di trasmissione ex art.54‑quarter c.p.p.) può rendere la questione non sindacabile in sede di riesame o cassazione
- Quando si contesta l'esistenza di un'associazione per delinquere (o analogo reato associativo), è necessario confrontarsi in modo analitico e specifico con gli argomenti e le prove utilizzate dal giudice di merito; mere affermazioni generiche sulla mancanza di indizi sono inidonee in cassazione
- L'articolazione del concorso di persone richiede la dimostrazione, anche indiziaria, di un apporto causale concreto e non meramente della presenza fisica: tuttavia, la messa a disposizione di competenze infungibili o la partecipazione a una operazione logistica organizzata può essere ritenuta contributo idoneo a sostenere la responsabilità concorrente in sede cautelare
- In fase cautelare la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento probatorio) si basa su elementi concreti e attuali e può fondarsi anche su indizi della struttura dell'operazione criminale e sulle condizioni personali dell'indagato (es. mancanza di dimora in Italia)
- Per impugnare con successo davanti alla Corte di Cassazione una ordinanza di riesame cautelare è essenziale formulare censure specifiche, dimostrando errori di diritto o mancanza/manifesta illogicità della motivazione, e non limitarsi a richieste di rinnovata valutazione del materiale probatorio
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