Cassazione Civile, Ordinanza n. 18146/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo al periodo d'imposta 2006, ricostruendo induttivamente il reddito d'impresa in ragione dell'omessa dichiarazione, sulla base dell'elenco clienti e fornitori e di ulteriori elementi indiziari, con determinazione forfetaria del reddito pari al 40% dei ricavi accertati. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto, deducendo che le somme contestate si riferivano, per competenza, al diverso esercizio 2005 e producendo fatture di tale anno non contestate formalmente né sostanzialmente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR erroneamente escluso che gli indizi posti a base dell'accertamento integrassero una presunzione idonea a sorreggere l'accertamento induttivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella contestazione delle fatture prodotte dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato i principi in tema di accertamento induttivo, compiendo la duplice valutazione richiesta: verifica dell'idoneità delle presunzioni poste dall'Ufficio e loro confronto con la prova contraria offerta dal contribuente. I motivi dell'Agenzia sono stati giudicati inammissibili perché, da un lato, non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e sollecitavano una rivalutazione del merito; dall'altro, il dedotto omesso esame atteneva a un fatto processuale e non a un fatto storico decisivo, oltre a risolversi in una critica alla sufficienza della prova, non più proponibile ai sensi del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Nulla è stato disposto per le spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo nei confronti del contribuente che non abbia presentato la dichiarazione; le presunzioni poste dall'Ufficio devono essere valutate dal giudice e confrontate con la prova contraria.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio sull'accertamento tributario; il contribuente può contrastare le presunzioni dell'Ufficio con prova contraria.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, utilizzabili a fondamento dell'accertamento induttivo se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera insufficienza della prova o chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (novellato)
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, non è più deducibile il difetto di sufficienza motivazionale, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento fondato su presunzioni, il giudice deve compiere una duplice verifica: anzitutto, deve valutare se gli elementi indiziari dell'Amministrazione siano idonei a sorreggere l'accertamento; poi deve confrontarli con la prova contraria offerta dal contribuente.
- L'apprezzamento della sufficienza delle presunzioni e della prova contraria è riservato al giudice di merito e non può essere trasformato, in cassazione, in una richiesta di riesame del fatto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non un mero fatto processuale o la contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione la semplice insufficienza o inadeguatezza della motivazione sulla prova, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
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